Art. 5. Verifiche e prove 1. Completata l'istruttoria della domanda, nonche' la valutazione relativa alla conformita' di produzione, secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione e' stata richiesta. 2. Il costruttore di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche, nonche' il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove presso le sedi predisposte dal costruttore stesso. 3. Completate le verifiche e prove di omologazione, deve essere redatto apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, od in questo semplicemente richiamate, in quanto gia' depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione. E' consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali, compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive CE o regolamenti ECE-ONU applicati. 4. Nell'ambito di una procedura di omologazione in piu' fasi, nel verbale relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed informazioni necessarie per il successivo completamento contenute nella scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase precedente.