Art. 5.
                          Verifiche e prove

  1.  Completata  l'istruttoria della domanda, nonche' la valutazione
relativa  alla  conformita'  di  produzione,  secondo le disposizioni
emanate  in  merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le
verifiche  e  prove  previste dalle norme tecniche in base alle quali
l'omologazione e' stata richiesta.
  2.  Il  costruttore  di  veicoli,  sistemi,  componenti  od entita'
tecniche  mette  a  disposizione  del  Centro i prototipi di veicoli,
sistemi,  componenti  od  entita' tecniche, nonche' il personale e le
attrezzature  necessarie  per  l'effettuazione  delle prove presso le
sedi predisposte dal costruttore stesso.
  3.  Completate  le  verifiche  e prove di omologazione, deve essere
redatto  apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui
viene  riportato  l'esito  delle  stesse  secondo  le  vigenti  norme
nazionali,  ovvero  i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU
risultanti   dalle  schede  di  omologazione  allegate  al  fascicolo
informativo,  od  in  questo semplicemente richiamate, in quanto gia'
depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione.
E'  consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali,
compilati  a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o
da  altri  Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive
CE o regolamenti ECE-ONU applicati.
  4.  Nell'ambito  di una procedura di omologazione in piu' fasi, nel
verbale  relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la
verifica   della   rispondenza   del  veicolo  alle  prescrizioni  ed
informazioni  necessarie  per  il  successivo completamento contenute
nella  scheda  di  omologazione  ed  informativa  relativa  alla fase
precedente.