Art. 9
                   Deroghe e procedure alternative

  1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a richiesta
del   costruttore,   esentare   dall'applicazione   di   una  o  piu'
prescrizioni   tecniche   previste   dalla   vigente   normativa  per
l'omologazione nei seguenti casi:
    a)  veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero
di  esemplari  giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione
di talune prove;
    b)  quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta
necessaria per motivi sperimentali;
    c)  macchine  agricole  ed  operatrici che, indipendentemente dal
numero   di  esemplari  prodotti,  presentano  soluzioni  costruttive
incompatibili  con  uno  o  piu'  requisiti stabiliti dalla normativa
vigente.
  2.  Nel  caso  a) si applica la procedura di "omologazione limitata
per   piccole  serie",  nel  caso  b)  si  applica  la  procedura  di
"omologazione  temporanea", mentre nel caso c) a seconda dell'entita'
della  produzione,  si  applica  la  procedura di "omologazione" o di
"omologazione limitata per piccole serie".
  3.  La  procedura  di  omologazione  limitata  per piccole serie si
applica  nel  caso  di  veicoli prodotti in serie, con attrezzature o
programmi  limitati  e  tali  da  non giustificare il rilascio di una
omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per
categoria  di  veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento
al tipo comprensivo di varianti e versioni.
  4.  Nel  caso  di  omologazioni in piu' fasi, laddove sussistano le
suddette  condizioni  di  produzione limitata, la procedura di cui al
precedente  punto  3 trova applicazione anche in sede di omologazione
di   fasi   intermedie  relative  a  trasformazioni  ed  allestimenti
effettuati in serie.
  5.  La  procedura  della  omologazione  limitata  per piccole serie
differisce  da  quella  relativa  alla  omologazione  nazionale per i
seguenti aspetti:
    a)   l'autorita'  competente  al  rilascio  sono  i  Centri,  che
applicano  tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito
della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di
conformita',  da  cui  risultino  le  condizioni per l'applicabilita'
della procedura medesima;
    b)  il  Centro  che  ha  rilasciato  l'omologazione  limitata per
piccole  serie  provvede  d'ufficio,  quando  lo ritiene opportuno, e
comunque  ad  intervalli  non  superiori  a  due  anni,  al controllo
dell'entita' della produzione per valutare se ricorrano le condizioni
per   trasformare   l'omologazione  limitata  per  piccole  serie  in
omologazione  nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per
il  rilascio  dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo
caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando
i  termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca
dell'omologazione  rilasciata.  Contestualmente a detti controlli, il
Centro   procede   anche   all'accertamento   della   conformita'  di
produzione,  mediante  ispezioni  sul  relativo  sistema di controllo
previsto dal costruttore;
    c)  per  la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di
prova   vale,  in  quanto  applicabile,  la  procedura  prevista  per
l'omologazione  nazionale  di  cui  ai precedenti articoli 4 e 5. Nel
caso   in   cui   il  costruttore  avanzi  richiesta  di  deroga  per
l'effettuazione   di   talune   prove,   la   stessa  viene  valutata
dall'Ufficio  del  Ministero,  sulla base di un motivato rapporto del
Centro.  Sono  fatte  salve  le  deroghe  di  carattere generale gia'
ammesse  da  disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della
navigazione.  Sul  verbale  e  sulla  scheda  di  omologazione, vanno
annotati  gli  estremi  dei  provvedimenti  di  deroga, eventualmente
concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
  6.  Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione
limitata  per  piccole  serie,  il  Centro  accerti  l'esistenza  dei
requisiti  per  il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore
dell'omologazione  deve  presentare  apposita domanda di omologazione
unitamente ai relativi versamenti.
  7.  Qualora  l'omologazione  limitata  per  piccole serie sia stata
accordata  con deroghe, essa puo' essere soggetta a limiti numerici o
temporali,  e  l'eventuale  passaggio  alla omologazione nazionale e'
accordato  subordinatamente  al completamento di tutte le verifiche e
prove  previste  e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a
tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;
  8.  A  conclusione  dell'esito  favorevole  delle verifiche e prove
prescritte,  il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze
e comunicazioni:
    a)  attribuisce  al provvedimento di omologazione una numerazione
secondo l'allegato IV;
    b)  redige  l'estratto  dei  dati tecnici finalizzato alla stampa
della    carta    di    circolazione,   provvedendo   nel   contempo,
all'inserimento  degli  stessi  nel sistema informativo del Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione. Tale incombenza e' subordinata
all'accertamento  dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio
del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da
apporre in calce alla dichiarazione di conformita'.
  9.  Ai  fini  del  controllo  dei  vincoli,  stabiliti nell'atto di
omologazione,  il  costruttore  deve,  per  ciascun  tipo  omologato,
annotare  su  apposito  registro  con  numerazione  progressiva e con
l'indicazione  della  relativa  data, le dichiarazioni di conformita'
rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro
che  ha  effettuato  le  verifiche  e prove, per essere consultato in
qualsiasi momento.
  10.  La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli
che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili
con uno o piu' requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e puo' essere
ammessa  unicamente  nell'ambito  di  un programma di sperimentazione
finalizzato  alla  acquisizione  di  dati  per  la  modifica di norme
vigenti.
  11.   L'omologazione   temporanea   e'   subordinata  a  preventiva
autorizzazione  da  parte  dell'Ufficio  del  Ministero in base ad un
circostanziato rapporto del Centro.
  12.  La  procedura di omologazione temporanea e' caratterizzata dai
seguenti aspetti procedurali:
    a) l'Autorita' competente al rilascio e' l'Ufficio del Ministero;
    b)  la  validita'  dell'omologazione  temporanea  e' limitata nel
tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;
    c)  nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per
la  sperimentazione  ed  i  motivi  per  i  quali il veicolo non puo'
ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;
    d)  ai  fini  del  controllo  dei  vincoli  temporali  e numerici
stabiliti  nell'atto  di  omologazione, nonche' della valutazione dei
risultati  delle  sperimentazioni,  il  costruttore, per ciascun tipo
omologato,  deve  annotare  su  un apposito registro, con numerazione
progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni
di   conformita'  rilasciate.  Tale  registro  deve  essere  posto  a
disposizione  del  Centro  che ha effettuato le verifiche e prove per
essere consultato in qualsiasi momento;
    e)   il  Centro,  effettuate  le  verifiche  e  prove,  trasmette
all'Ufficio  del  Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo
di  un  parere  circa l'ammissibilita' della deroga proposta, nonche'
delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente.
    f)  al  termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra
all'Ufficio  del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le
proposte  di  emendamento  alla normativa tecnica vigente. Sulla base
dei  risultati  ottenuti,  sara' valutata l'opportunita' di apportare
modifiche alla normativa.
  12.  Qualora  nel periodo di validita' dell'omologazione temporanea
emergano  elementi  tali  da  far  sorgere  dubbi  sui  requisiti  di
sicurezza   della   sperimentazione,  a  giudizio  insindacabile  del
Ministero  dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata
puo'  essere  revocata,  e  tutti  i  veicoli risultanti dai registri
debbono essere adeguati alla normativa vigente.
  13.  Nel  caso  che  la sperimentazione dia esito positivo e che la
norma  sia  stata  conseguentemente  emendata,  il  costruttore,  con
apposita   domanda,   puo'   chiedere  di  convertire  l'omologazione
temporanea in omologazione definitiva.
  14.  Per  le  omologazioni  di cui al comma 1 del presente articolo
vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.