Art. 2. Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte da parte dei contribuenti residenti all'estero 1. I contribuenti residenti all'estero possono presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico Internet. 2. Per l'utilizzazione del servizio di cui al comma 1, ai contribuenti residenti all'estero deve essere attribuito, a seguito di apposita richiesta inoltrata via Internet all'Agenzia delle entrate, un pincode composto di due parti da integrarsi reciprocamente, che consente all'Agenzia medesima di verificare l'identita' del soggetto e di garantire l'integrita' delle informazioni trasmesse. Una parte del pincode e' trasmessa via Internet al richiedente stesso, la rimanente parte e' a questi inoltrata dall'Autorita' consolare territorialmente competente. 3. Per effettuare i versamenti mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate. 4. Salvo il disposto del comma 3, i contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti tramite bonifico a favore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati "Target". 5. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si applica il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 maggio 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 299
Note all'art. 2: - Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. - Il decreto ministeriale del 24 dicembre 1999, recante: "Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 1998", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999. - Il decreto ministeriale 29 marzo 2000, recante: "Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 1998", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.