Art. 2.
Presentazione  delle dichiarazioni e pagamento delle imposte da parte
                dei contribuenti residenti all'estero
  1.  I  contribuenti  residenti  all'estero  possono  presentare  le
dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del
servizio telematico Internet.
  2.  Per  l'utilizzazione  del  servizio  di  cui  al  comma  1,  ai
contribuenti  residenti  all'estero deve essere attribuito, a seguito
di  apposita  richiesta  inoltrata  via  Internet  all'Agenzia  delle
entrate,   un   pincode   composto   di   due   parti  da  integrarsi
reciprocamente,  che  consente  all'Agenzia  medesima  di  verificare
l'identita'   del   soggetto   e   di  garantire  l'integrita'  delle
informazioni  trasmesse.  Una  parte  del  pincode  e'  trasmessa via
Internet  al  richiedente  stesso,  la  rimanente  parte  e' a questi
inoltrata dall'Autorita' consolare territorialmente competente.
  3.  Per  effettuare  i  versamenti  mediante il servizio telematico
Internet,  i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari
di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con
l'Agenzia delle entrate.
  4.  Salvo  il  disposto  del  comma  3,  i  contribuenti  residenti
all'estero  possono effettuare i versamenti tramite bonifico a favore
dell'Agenzia  delle  entrate,  utilizzando  la procedura dei bonifici
transfrontalieri denominati "Target".
  5.  Per  quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si
applica  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 maggio 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Finanze, foglio n. 299
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  ministeriale 31 luglio 1998, concernente
          le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica delle
          dichiarazioni  e dei contratti di locazione e di affitto da
          sottoporre   a   registrazione,   nonche'   di   esecuzione
          telematica  dei  pagamenti,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
              - Il   decreto   ministeriale   del  24 dicembre  1999,
          recante:   "Modifiche  al  decreto  ministeriale  31 luglio
          1998",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
          31 dicembre 1999.
              - Il   decreto  ministeriale  29 marzo  2000,  recante:
          "Ulteriori  modifiche  al  decreto  ministeriale  31 luglio
          1998",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del
          3 aprile 2000.