Art. 11. 
                     Rinnovo dell'autorizzazione 
  1.  Il  Dipartimento,  sentito  l'istituto  convenzionato  di   cui
all'articolo 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta documentata del
titolare,  da  presentarsi  almeno  un  anno  prima  della   scadenza
dell'autorizzazione, dopo aver verificato che le  condizioni  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
194, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione  puo'  essere
temporaneamente prorogata per il  periodo  necessario  per  procedere
alla verifica. 
  2. Il Dipartimento  concede  il  rinnovo  dell'autorizzazione  alla
immissione in commercio, senza sentire  l'istituto  convenzionato  di
cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto  contenente  una
sostanza attiva inserita nell'allegato  I  del  Regolamento  (CE)  n.
451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e  nell'allegato  I
del  Regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della  Commissione,   dell'11
dicembre  1992,  sino   alla   iscrizione   della   sostanza   attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  e
sempre che non siano sopravvenuti dati scientifici tali  da  alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. 
  3. Per  ottenere  il  rinnovo  di  cui  al  comma  2,  il  titolare
dell'autorizzazione deve presentare domanda  corredata  dal  previsto
versamento  al  Dipartimento,  non  oltre  il   sessantesimo   giorno
precedente alla data di scadenza dell'autorizzazione, specificando se
sono sopravvenute modificazioni  degli  elementi  posti  a  base  del
provvedimento di autorizzazione. 
  4.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,
l'autorizzazione  si  intende  rinnovata  qualora  il   Dipartimento,
verificati gli elementi posti a base della prima autorizzazione,  non
emani motivato decreto di rigetto dell'istanza nel quale e' stabilito
il termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per  il  riferimento  all'articolo  4,  comma  1  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  si  veda  quanto
          riportato nella note all'articolo 9. 
              - L'allegato I del Regolamento CEE n. 451/2000  del  28
          febbraio 2000 della  Commissione  stabilisce  le  modalita'
          attuative della seconda e della terza fase del programma di
          lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della  direttiva
          91/414/CEE del Consiglio, ed e' pubblicato  nella  G.U.C.E.
          29 febbraio 2000, n. 55. Entrato  in  vigore  il  1o  marzo
          2000. 
              - L'allegato I del Regolamento CEE n. 3600/1992 dell'11
          dicembre 1992 recante disposizioni d'attuazione della prima
          fase  del  programma  di  lavoro  di  cui  all'articolo  8,
          paragrafo  2,  della  direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio
          relativa   all'immissione   in   commercio   dei   prodotti
          fitosanitari, e' pubblicato nella G.U.C.E. 15 dicembre 
          1992, n. 366. Entrato in vigore il 1o febbraio 1993.