Art. 13. 
                Riesame e ritiro dell'autorizzazione 
  1. Le autorizzazioni dei  prodotti  fitosanitari  sono  riesaminate
qualora, alla luce di nuovi fatti  o  di  nuove  conoscenze,  risulti
necessario  verificare  la   sussistenza   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,   richiedendo   al   titolare
dell'autorizzazione le informazioni necessarie. 
  2. Il Dipartimento, con  provvedimento  motivato,  puo'  sospendere
l'autorizzazione  per  il   periodo   necessario   al   completamento
dell'esame, indicando il relativo termine,  ove  l'utilizzazione  del
prodotto possa comportare rischi per  la  salute  dell'uomo  o  degli
animali o per l'ambiente. 
  3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' ritirata, anche
su motivata richiesta del titolare, se: 
    a) non sono piu' soddisfatte le condizioni di autorizzazione; 
    b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli  in  merito
ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione. 
  4. Il Dipartimento, con proprio provvedimento,  dispone  il  ritiro
dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo  un  termine
per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 
  5. Il Dipartimento da' la piu' ampia pubblicita'  ai  provvedimenti
di cui  ai  commi  1  e  3,  informando  immediatamente  il  titolare
dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di  vigilanza  e
le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per il riferimento all'articolo 4, comma  1,  lettere
          b), c), e) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          194 si veda quanto riportato nelle note all'articolo 9.