Art. 13. Riesame e ritiro dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate qualora, alla luce di nuovi fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, richiedendo al titolare dell'autorizzazione le informazioni necessarie. 2. Il Dipartimento, con provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. 3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se: a) non sono piu' soddisfatte le condizioni di autorizzazione; b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli in merito ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione. 4. Il Dipartimento, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 5. Il Dipartimento da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.
Nota all'art. 13: - Per il riferimento all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 si veda quanto riportato nelle note all'articolo 9.