Art. 28.
                            D e r o g h e
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo non si applicano ai
prodotti  di  cui  alla  lettera  a),  comma 2,  dell'articolo 2  del
presente   regolamento,  che  restano  disciplinate  dal  regolamento
emanato  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n. 392.
 
          Nota all'art. 28:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1998,   n.   392,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 novembre  1998, n. 266, reca: "Regolamento recante norme
          per  la  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
          alla  produzione  ed all'immissione in commercio di presidi
          medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.".