Art. 3.
                             Convenzioni
  1.  Il Ministero, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle
politiche agricole e forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti
di  natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  ed  al presente regolamento, stipula convenzioni con
l'istituto  superiore  di  sanita'  ed  anche  con  altri istituti di
diritto  pubblico  di specifica competenza, utilizzando allo scopo le
risorse  di  cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194.
  2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la convenzione
prevede, in particolare, che l'istituto convenzionato:
    a)   proponga,   in   base  alla  documentazione  presentata  dal
richiedente,    la   classificazione   tossicologica   dei   prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
    b) proponga la concessione o il diniego della autorizzazione;
    c) effettui  il  controllo analitico, tossicologico, agronomico e
dei  rischi  ambientali,  dei  prodotti  fitosanitari  e dei principi
attivi  in  essi  contenuti dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari,
anche   attraverso   l'esame  dei  dati  forniti  da  richiedenti  le
autorizzazioni;
    d) proponga  l'eventuale modifica di classificazione dei prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari:
    e) proponga  per  ciascun principio attivo e per ciascun prodotto
fitosanitario,  o  coadiuvante  di  prodotti  fitosanitari, eventuali
prescrizioni e limitazioni parti-colari, quali: tipo di formulazione,
compatibilita'  di miscela, natura e caratteristiche delle confezioni
e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima concentrazione
consentita  dei  principi  attivi,  l'eventuale  colorazione  o altro
trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da
inserire  in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni
obbligatorie;
    f) proponga  per  ciascun principio attivo, o per associazione di
principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli
e  derrate  alimentari  e  l'intervallo  minimo  di  tempo  che  deve
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate
immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al consumo;
    g) esprima,  in  base  all'esame  della  relativa  documentazione
tecnica, un giudizio sulla effettiva consistenza dei metodi d'analisi
proposti  dalla  ditta  richiedente, per effettuare le determinazioni
sia  dei  principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui
dei  principi  attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo
quanto richiesto in forza di legge e del presente regolamento;
    h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il controllo dei
principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione
dei  residui  dei  principi  attivi  e  dei loro eventuali metaboliti
nocivi  nei  prodotti  alimentari, nel suolo e nelle acque, nonche' i
rispettivi aggiornamenti;
    i)  provveda  ad  effettuare  il  programma  di valutazione delle
sostanze  attive  oggetto  di  revisione comunitaria, nonche' proceda
alla  valutazione  tecnico-scientifica delle domande prodotte ai fini
dell'iscrizione  di  una  sostanza attiva nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    l)  provveda  ad  effettuare  la valutazione dei rischi sanitari,
ambientali  e fitoiatrici dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti
da immettere in commercio, anche ai fini di garantire, quale elemento
prioritario, la sicurezza alimentare.
  3. La convenzione prevede, altresi', che:
    a)  l'istituto  convenzionato  adempia  ai compiti affidatigli ai
sensi  del  comma  2  mediante  articolazione in gruppi di lavoro nei
quali   sia   garantita   la  presenza  di  tecnici  designati  dalle
amministrazioni, rappresentative degli interessi pubblici individuati
dalle  norme  comunitarie  in materia, dell'ambiente, delle politiche
agricole    e   forestali   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
    b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, l'eventuale
contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;
    c)  l'istituto  convenzionato  possa  avvalersi  anche di esperti
esterni   all'istituto  stesso,  qualora  lo  richiedano  particolari
esigenze tecnico-valutative e consultive derivanti dalla applicazione
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  e  del presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  trascrive il testo del comma 5, dell'articolo 20,
          del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:
              "Art. 20. - 1. (Omissis).
              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'
          autorizzativa  di  cui  all'articolo 5  e  all'attivita' di
          valutazione  delle  sostanze  attive di cui all'articolo 6,
          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli
          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello
          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero della sanita'.".