Art. 31.
                 Analisi di prima e seconda istanza
  1.  Quando dall'analisi di prima istanza risulti che i prodotti non
corrispondono  ai  requisiti  fissati  dal presente regolamento o nel
decreto  di  autorizzazione,  il  responsabile del laboratorio che ha
proceduto  all'analisi  trasmette all'autorita' sanitaria individuata
dalla  regione  il  verbale  di  prelevamento  ed  il  certificato di
analisi.  Copia  della medesima documentazione e' notificata, a mezzo
di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  a  cura del
responsabile  del laboratorio di analisi, all'esercente presso cui e'
stato   fatto  il  prelievo,  al  titolare  della  autorizzazione  ed
all'autorita' che ha disposto il prelievo.
  2.   Entro   quindici   giorni   dalla   data   di  notifica  della
documentazione  di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere
la  revisione dell'analisi con domanda che e' presentata al direttore
generale dell'A.U.S.L. competente per territorio.
  3.  La  domanda  di  revisione  di  analisi  deve essere motivata e
contiene gli elementi necessari per individuare i campioni depositati
presso  il laboratorio che ha effettuato il prelievo. Puo', altresi',
contenere  le  osservazioni  del  richiedente  relative  ai risultati
dell'analisi.
  4.   Le  analisi  di  revisione  sono  eseguite  presso  l'istituto
superiore  di  sanita',  che  vi  provvede entro due mesi. In caso di
mancata  presentazione, nei termini, dell'istanza di revisione, o nel
caso  che  l'analisi  di  revisione confermi quella di prima istanza,
l'autorita'  sanitaria  individuata  dalla  regione  trasmette, senza
ritardo, con relazione, la documentazione all'autorita' giudiziaria.
  5. Nel caso che il produttore non sia l'intestatario del decreto di
autorizzazione, la comunicazione del risultato di analisi deve essere
fatta ad entrambi.
  6. Ai fini del controllo i campioni dei prodotti fitosanitari e dei
loro coadiuvanti debbono essere forniti gratuitamente.