Art. 33.
        Esportazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari
  1.    I    coadiuvanti    di    prodotti   fitosanitari   destinati
all'esportazione  non  sono  soggetti  a  registrazione,  ma  la loro
produzione deve comunque avvenire presso stabilimenti autorizzati, ai
sensi  del  presente regolamento, a quel tipo di produzione. E' fatto
obbligo  all'esportatore  verso  Stati  diversi da quelli dell'Unione
europea  dei  prodotti  suindicati  di dichiarare alla dogana la loro
composizione quali-quantitativa.
  2.  I  prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del
presente regolamento.