Art. 34. 
                   Residui e intervalli di carenza 
  1. I provvedimenti che  determinano,  ai  sensi  della  lettera  h)
dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  il  periodo  che
deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta  e,  per  le
derrate immagazzinate, tra l'ultimo  trattamento  e  l'immissione  al
consumo, nonche' i limiti massimi di residui dei  principi  attivi  e
dei loro eventuali metaboliti  nocivi  dei  coadiuvanti  di  prodotti
fitosanitari e dei prodotti fitosanitari nei  prodotti  destinati  al
consumo alimentare, sono emanati dal  Ministero,  sentito  l'istituto
convenzionato di cui all'articolo 3. 
 
          Nota all'art. 34: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo  5  della  citata
          legge 30 aprile 1962, n. 283: 
              "Art. 5. E  vietato  impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo sostanze alimentari: 
                a)  private  anche  in  parte  dei  propri   elementi
          nutritivi o mescolate a sostanze di  qualita'  inferiore  o
          comunque trattate  in  modo  da  variarne  la  composizione
          naturale, salvo quanto  disposto  da  leggi  e  regolamenti
          speciali; 
                b) in cattivo stato di conservazione; 
                c) con cariche microbiche  superiori  ai  limiti  che
          saranno  stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  o  da
          ordinanze ministeriali; 
                d) insudiciate, invase  da  parassiti,  in  stato  di
          alterazione  o  comunque  nocive,   ovvero   sottoposte   a
          lavorazioni  o  trattamenti   diretti   a   mascherare   un
          preesistente stato di alterazione; 
                e) - f) (Omissis); 
                g) con aggiunta  di  additivi  chimici  di  qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita' o, nel caso  che  siano  stati  autorizzati,  senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti   a   revisioni
          annuali; 
                h) che  contengano  residui  di  prodotti,  usati  in
          agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
          sostanze alimentari immagazzinate, tossici per  l'uomo.  Il
          Ministro per la sanita', con propria ordinanza,  stabilisce
          per ciascun  prodotto,  autorizzato  all'impiego  per  tali
          scopi, i limiti  di  tolleranza  e  l'intervallo  per  tali
          scopi, i limiti di tolleranza  e  l'intervallo  minimo  che
          deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
          per  le  sostanze  alimentari  immagazzinate  tra  l'ultimo
          trattamento e l'immissione al consumo".