Art. 37. 
Sperimentazione dei  Servizi  fitosanitari  regionali  e  degli  enti
                pubblici di ricerca e sperimentazione 
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i Servizi fitosanitari regionali e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere  al
Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed  esperimenti
con  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  o  per  impieghi   non
autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee  tecniche
di difesa integrata e non a  fini  autorizzativi,  in  attuazione  di
provvedimenti legislativi regionali,  statali  o  comunitari  recanti
norme  in  materia  di  assistenza  tecnica,   valorizzazione   delle
produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali. 
  2. In attuazione dell'articolo 22,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CEE,  il  Ministero  concede  il  riconoscimento  ai   Servizi
fitosanitari  regionali  e  agli   enti   pubblici   di   ricerca   e
sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1,  con
provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche
agricole e forestali e dell'ambiente, nel  quale  sono  stabilite  le
condizioni  in  cui  le  prove  e  gli  esperimenti   devono   essere
effettuati. I Servizi e gli enti  riconosciuti  di  cui  al  presente
comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di  cui  all'articolo
22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 22 del citato decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 194: 
              "Art. 22 (Autorizzazioni alla  sperimentazione).  -  1.
          Sono assoggettate ad  autorizzazione  del  Ministero  della
          sanita', per scopi sperimentali e per quantitativi ed  aree
          limitati, sotto il controllo delle Unita' sanitarie  locali
          competenti, le prove o gli esperimenti a scopo di ricerca o
          di sviluppo: 
                a) che comportano l'immissione  nell'ambiente  di  un
          prodotto fitosanitario non autorizzato; 
                b) eseguiti al fine di richiedere l'autorizzazione di
          nuovi impieghi di prodotti fitosanitari gia' autorizzati. 
              2. Gli interessati inoltrano al Ministero della sanita'
          la richiesta di autorizzazione di cui  al  comma  1  almeno
          novanta giorni prima del loro inizio,  corredandola  di  un
          fascicolo  contenente  tutti   i   dati   disponibili   per
          consentire la valutazione  degli  eventuali  effetti  sulla
          salute dell'uomo o  degli  animali  nonche'  dell'incidenza
          sull'ambiente. 
              3. Il Ministero  della  sanita',  sentito  il  Servizio
          Fitosanitario Centrale nonche' l'Agenzia Nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente,  autorizza  l'esecuzione   delle
          delle  prove  sperimentali,  determinando   contestualmente
          tutte le condizioni necessarie per prevenire i  rischi  per
          l'ambiente e per la salute dell'uomo e degli animali. 
              4. I  pareri  del  Servizio  Fitosanitario  Centrale  e
          dell'Agenzia  Nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          devono essere resi nel  termine  di  quarantacinque  giorni
          dalla  richiesta,  decorso  il  quale  il  Ministero  della
          sanita' puo' procedere anche in mancanza di detto parere. 
              5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al
          comma 3, comunicano in tempo utile  alla  Unita'  sanitaria
          locale  ed  al  Servizio   Fitosanitario   territorialmente
          competenti tutti i  dati  necessari  per  l'identificazione
          delle  aree  e  dei  periodi  di  esecuzione  delle  prove,
          unitamente a copia dell'autorizzazione e del  fascicolo  di
          cui al comma 2. 
              6.  Il  Ministro  della  sanita',  in   attuazione   di
          disposizioni   comunitarie,    fissa    i    criteri    per
          l'applicazione del presente articolo e, in  particolare,  i
          quantitativi massimi di prodotti fitosanitari  che  possono
          essere impiegati  negli  esperimenti  di  cui  al  comma  1
          nonche' i dati minimi da fornire ai sensi del comma 2. 
              7. Le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale: 
                a)  non  devono  essere  destinate  all'alimentazione
          dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso  in  cui  il
          prodotto utilizzato per la sperimentazione  sia  stato  nel
          frattempo  autorizzato  per  gli  impieghi  sulle   derrate
          alimentari trattate; 
                b)  devono  essere  conservate  separatamente   dalle
          derrate alimentari destinate al consumo; 
                c)  devono  essere  smaltite  in   conformita'   alla
          normativa vigente nel piu' breve tempo possibile. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  esperimenti  ed  alle  prove   concernenti
          prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da  organismi
          geneticamente modificati.". 
              - La Direttiva del Consiglio 91/414/CEE che modifica la
          direttiva  79/373/CEE  relativa  alla   commercializzazione
          degli alimenti composti per animali,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 31 gennaio 1990, n. L 27.