Art. 37. Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali. 2. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, il Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Note all'art. 37: - Si trascrive il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194: "Art. 22 (Autorizzazioni alla sperimentazione). - 1. Sono assoggettate ad autorizzazione del Ministero della sanita', per scopi sperimentali e per quantitativi ed aree limitati, sotto il controllo delle Unita' sanitarie locali competenti, le prove o gli esperimenti a scopo di ricerca o di sviluppo: a) che comportano l'immissione nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato; b) eseguiti al fine di richiedere l'autorizzazione di nuovi impieghi di prodotti fitosanitari gia' autorizzati. 2. Gli interessati inoltrano al Ministero della sanita' la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 almeno novanta giorni prima del loro inizio, corredandola di un fascicolo contenente tutti i dati disponibili per consentire la valutazione degli eventuali effetti sulla salute dell'uomo o degli animali nonche' dell'incidenza sull'ambiente. 3. Il Ministero della sanita', sentito il Servizio Fitosanitario Centrale nonche' l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente, autorizza l'esecuzione delle delle prove sperimentali, determinando contestualmente tutte le condizioni necessarie per prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo e degli animali. 4. I pareri del Servizio Fitosanitario Centrale e dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministero della sanita' puo' procedere anche in mancanza di detto parere. 5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 3, comunicano in tempo utile alla Unita' sanitaria locale ed al Servizio Fitosanitario territorialmente competenti tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, unitamente a copia dell'autorizzazione e del fascicolo di cui al comma 2. 6. Il Ministro della sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie, fissa i criteri per l'applicazione del presente articolo e, in particolare, i quantitativi massimi di prodotti fitosanitari che possono essere impiegati negli esperimenti di cui al comma 1 nonche' i dati minimi da fornire ai sensi del comma 2. 7. Le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale: a) non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate; b) devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo; c) devono essere smaltite in conformita' alla normativa vigente nel piu' breve tempo possibile. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esperimenti ed alle prove concernenti prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati.". - La Direttiva del Consiglio 91/414/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 1990, n. L 27.