Art. 42. 
             Dati di produzione, vendita e utilizzazione 
  1.   I   titolari   degli   stabilimenti   di   produzione,   delle
autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e
di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o
all'esportazione, sono tenuti a  trasmettere  annualmente,  entro  il
secondo  mese  successivo  alla  fine   di   ciascun   anno   solare,
all'autorita' regionale competente le schede informative sui dati  di
produzione e  vendita.  L'autorita'  regionale  trasmette  le  schede
informative al sistema informativo agricolo nazionale  del  Ministero
delle  politiche  agricole  e   forestali,   ai   fini   della   loro
elaborazione, nonche' comunica  al  Ministero  della  sanita'  ed  al
Ministero delle politiche agricole e forestali, Servizio  informativo
agricolo nazionale,  entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente
regolamento, l'elenco dei soggetti autorizzati  di  cui  al  presente
comma ed aggiorna annualmente tale elenco  inviando  i  risultati  ai
Ministeri anzidetti. 
  2. Le schede informative di cui al comma 1 devono riportare: 
    a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale
o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica,  partita
IVA o codice fiscale, sede e recapito  telefonico  o  fax  o  e-mail,
nonche' la  specificazione  se  intestatario  della  registrazione  o
intermediario o terzista o assimilato; 
    b) informazioni relative ai prodotti di cui  al  comma  1,  quali
denominazione,  numero  di  registrazione,  quantita'   espresse   in
chilogrammi o litri, acquirente. 
  3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e  di
coadiuvanti di prodotti fitosanitari: 
    a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di  un  anno,
le fatture di acquisto, nonche' la copia dei moduli  di  acquisto  di
cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione  di
pericolo di molto tossici, tossici e nocivi; 
    b) devono conservare presso l'azienda, a cura  dell'utilizzatore,
che lo deve sottoscrivere, un registro  dei  trattamenti  effettuati,
annotando entro trenta giorni dall'acquisto: 
      1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 
      2) la  denominazione  della  coltura  trattata  e  la  relativa
estensione espressa in ettari, nonche' le date di semina,  trapianto,
inizio fioritura e raccolta; 
      3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita'
impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita'  che
ha reso necessario il trattamento.