Art. 42. Dati di produzione, vendita e utilizzazione 1. I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all'autorita' regionale competente le schede informative sui dati di produzione e vendita. L'autorita' regionale trasmette le schede informative al sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini della loro elaborazione, nonche' comunica al Ministero della sanita' ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, l'elenco dei soggetti autorizzati di cui al presente comma ed aggiorna annualmente tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti. 2. Le schede informative di cui al comma 1 devono riportare: a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonche' la specificazione se intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato; b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantita' espresse in chilogrammi o litri, acquirente. 3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari: a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonche' la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi; b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonche' le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita' che ha reso necessario il trattamento.