Art. 43. 
                             Abrogazioni 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  si
intendono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  1968,  n.
1255; 
    b) articolo 5, commi da 1 a 19, articolo 20, commi 1, 2, 3  e  4,
nonche' i commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 20, nelle sole  parti
in cui fanno riferimento alla  Commissione  consultiva,  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2001 

 
                               CIAMPI 
    

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali

    
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 
  Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106 
 
          Nota all'art. 43: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato d.lgs.  n.
          194 del 1995, come modificato dal presente regolamento: 
              "Art.  5  (Autorizzazioni  di  prodotti   fitosanitari:
          rilascio, rinnovo, riesame, ritiro  e  modifiche).  -  1-19
          (abrogati). 
              20.  Allo  scopo  di  proteggere  le  risorse   idriche
          vulnerabili o  per  altri  motivi  di  tutela  sanitaria  o
          ambientale, inclusa  la  tutela  dell'entomofauna  utile  e
          degli altri organismi utili, il Ministro della sanita',  su
          documentata  richiesta  delle  Regioni  o  delle   Province
          autonome, sentita la Commissione di  cui  all'articolo  20,
          puo' dispone limitazioni o  esclusioni  di  impiego,  anche
          temporanee, nonche' particolari periodi di  trattamento  in
          aree specifiche del territorio, per  prodotti  fitosanitari
          autorizzati; la Regione o  la  Provincia  autonoma  possono
          chiedere   che   propri   esperti   siano   sentiti   dalla
          Commissione. 
              21. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente,  sentite  le
          Regioni e le Province autonome,  definisce  i  criteri  per
          l'individuazione delle aree  vulnerabili,  nelle  quali  le
          Regioni   e   le   Province   autonome   possono   chiedere
          l'applicazione delle  limitazioni  e  delle  esclusioni  di
          impiego di cui al comma 20. 
              22. Le Regioni e le  Province  autonome  regolamentano,
          per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del  comma
          1: 
                a) l'impiego per scopi  non  agricoli  di  quelli  ad
          attivita' diserbante; 
                b)  il  trattamento   con   mezzi   aerei   in   casi
          eccezionali,  e  di  dimostrata   necessita',   di   quelli
          autorizzati per lo scopo specifico.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato d.lgs. n.
          194 del 1995, come  modificato  del  presente  regolamento,
          facendo presente che i commi 5 e 5-bis sono abrogati  nelle
          sole  parti  in  cui  fanno  riferimento  alla  Commissione
          consultiva: 
              "Art. 20 (Commissione consultiva). - 1-4 (Abrogati). 
                 5.  Le  spese  di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva sono a carico  degli  interessati  all'attivita'
          autorizzativa di cui  all'articolo  5  e  all'attivita'  di
          valutazione delle sostanze attive di  cui  all'articolo  6,
          commi 5 e 7, secondo  tariffe  e  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'industria,  commercio  e  artigianato;   gli
          introiti sono versati in conto entrata del  bilancio  dello
          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 
              5-bis. Per spese  di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle  destinate
          al finanziamento di: 
                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
          di missione dei componenti della Commissione, in  relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti; 
                b) gettone di  presenza  ai  componenti,  o  ai  loro
          sostituti  in  caso  di  assenza   motivata,   nonche'   ai
          componenti  della  segreteria  di  cui  al  comma  2,   che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  per   la   partecipazione   a   riunioni   della
          Commissione o dei gruppi di  lavoro  per  l'attuazione  dei
          programmi annuali di attivita'; 
                c) compensi per la  stipulazione,  se  del  caso,  di
          convenzioni con soggetti pubblici o privati  di  comprovata
          esperienza, competenza  ed  indipendenza  per  il  supporto
          tecnico alla Commissione nella, redazione dei  rapporti  di
          valutazione  tecnico-scientifici  di  sostanze  attive   da
          iscrivere nell'allegato I e per  altri  eventuali  supporti
          tecnici; 
                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le
          attivita'   della   Commissione,   incluse    quelle    per
          l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".