Art. 43. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; b) articolo 5, commi da 1 a 19, articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' i commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 20, nelle sole parti in cui fanno riferimento alla Commissione consultiva, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Veronesi, Ministro della sanita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106
Nota all'art. 43: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 194 del 1995, come modificato dal presente regolamento: "Art. 5 (Autorizzazioni di prodotti fitosanitari: rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche). - 1-19 (abrogati). 20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanita', su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, puo' dispone limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonche' particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la Regione o la Provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla Commissione. 21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20. 22. Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1: a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attivita' diserbante; b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali, e di dimostrata necessita', di quelli autorizzati per lo scopo specifico.". - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 194 del 1995, come modificato del presente regolamento, facendo presente che i commi 5 e 5-bis sono abrogati nelle sole parti in cui fanno riferimento alla Commissione consultiva: "Art. 20 (Commissione consultiva). - 1-4 (Abrogati). 5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attivita' autorizzativa di cui all'articolo 5 e all'attivita' di valutazione delle sostanze attive di cui all'articolo 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di: a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti; b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita'; c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella, redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici; d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".