Art. 8. 
                     Revoca dell'autorizzazione 
  1. Il Dipartimento, qualora accerti la sopravvenuta  carenza  delle
condizioni in base alle quali e' stata concessa l'autorizzazione alla
produzione, anche alla luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida
il  titolare  dell'autorizzazione,  indicando  il  termine   per   la
regolarizzazione. 
  2. Decorso inutilmente tale termine,  il  Dipartimento  emana,  nei
successivi trenta giorni, il decreto di revoca, che e' notificato  al
titolare dell'autorizzazione.