Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    1.  Autodromo  e  Motodromo  (di  seguito  denominato Autodromo):
circuito  permanente  dotato  di  una  o  piu'  piste  con  manto  di
rivestimento   asfaltato,   di   infrastrutture   ed   installazioni,
appositamente  costruito  per  la  preparazione  e  lo svolgimento di
attivita'  o  manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni
stabilite  dalla  Federazione  internazionale  dell'automobile, dalla
Commissione  sportiva  automobilistica  italiana,  dalla  Federazione
internazionale  motociclistica  e  dalla  Federazione  motociclistica
italiana;
    2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata
in   vigore   del  presente  decreto  si  abbia  una  delle  seguenti
condizioni:
      a) sia in esercizio;
      b) siano   stati   ultimati  o  siano  in  corso  i  lavori  di
realizzazione;
      c) sia  stata  autorizzata  la realizzazione o vi sia stata una
pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale.
    3.  Sedime  dell'autodromo,  piste  motoristiche  di  prova e per
attivita'  sportive:  zona  costituita  da  una  o  piu'  porzioni di
territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la
pista,  le  infrastrutture  pertinenti  l'attivita'  svolta, i luoghi
accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.
    4.  Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito
permanente  con  manto  di  rivestimento  asfaltato  o non, in cui si
svolgono  le  attivita'  o  manifestazioni motoristiche sportive o di
altro genere.
    5.  Manifestazioni  di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili:
sono  manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e
gare,   che   si  svolgono  in  circuiti  e  percorsi  chiusi.  Dette
manifestazioni  e  le  caratteristiche  di  tali  veicoli, comunque a
scarico   libero,  sono  periodicamente  definite  dalla  Federazione
Internazionale dell'Automobile.
    6.   Manifestazioni  di  Moto  Gran  Prix  e  assimilabili:  sono
manifestazioni  per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare
in   circuiti   e   percorsi   chiusi.   Dette  manifestazioni  e  le
caratteristiche  di  tali  veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono
definite  dalla  Federazione  internazionale  motociclistica  e dalla
Federazione motociclistica italiana.