Art. 8. Norma di salvaguardia 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanita' Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390