Art. 8.
                        Norma di salvaguardia
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
conformita'   dei   rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
  Ufficio  di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 390