Art. 3.
  Strutture di tipo familiare e comunita' di accoglienza di minori
  1.  Le  comunita'  di  tipo  familiare  e i gruppi appartamento con
funzioni   di  accoglienza  e  bassa  intensita'  assistenziale,  che
accolgono,  fino  ad  un  massimo  di  sei utenti, anziani, disabili,
minori o adolescenti, adulti in difficolta' per i quali la permanenza
nel   nucleo   familiare   sia   temporaneamente   o  permanentemente
impossibile  o  contrastante  con  il  progetto  individuale,  devono
possedere  i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati
a  civile  abitazione.  Per  le  comunita'  che accolgono minori, gli
specifici   requisiti   organizzativi,   adeguati   alle   necessita'
educativo-assistenziali   dei   bambini  e  degli  adolescenti,  sono
stabiliti dalle regioni.