Art. 10
             Consiglio per i beni culturali e ambientali

  1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal
Ministro ed e' composto da:
a) i   presidenti   dei  Comitati  tecnico-scientifici,  disciplinati
   dall'articolo 11;
b) otto  eminenti  personalita'  della  cultura nominate dal Ministro
   quattro  delle quali su designazione della Conferenza unificata di
   cui  all'articolo  8,  del  decreto legislativo 28 agosto l997, n.
   281;
c) tre  rappresentanti  del  personale  del  Ministero, eletti con le
   modalita'  previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22
   luglio 1977, n. 721.
  2.  Il  Consiglio  elegge  a maggioranza tra i propri componenti un
vice  presidente  e  adotta un regolamento interno. Alle riunioni del
Consiglio   possono  partecipare,  senza  diritto  di  voto,  i  vice
presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11.
  3.  I  componenti  del  Consiglio  restano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare
le  attivita'  previste  dall'articolo  2195  del codice civile nelle
materie  di  competenza  del  Consiglio, ne' essere amministratori di
societa'  che  esercitano  le  medesime attivita'; essi, inoltre, non
possono  essere  titolari di rapporti di collaborazione professionale
con  il  Ministero.  Non  possono  essere  presidenti  o  membri  del
consiglio  di  amministrazione  di enti o istituzioni destinatarie di
contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e
non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative
il  cui  finanziamento,  anche  parziale,  e'  soggetto al parere del
Consiglio.
  4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro:
a) viene  sentito  al  fine dell'approvazione dei programmi nazionali
   per  i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali
   e pluriennali;
b) esprime  pareri  su  schemi  di  atti  normativi  e amministrativi
   generali  e  su  ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
   Ministro stesso;
c) si  pronuncia  sulle  questioni  ad  esso  demandate  da  leggi  o
   regolamenti,  ed,  in  particolare,  dall'articolo 4, comma 4, del
   decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato
   come "decreto legislativo".
  5.  Il  Consiglio  e'  organo di consulenza per quanto attiene agli
interventi  aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del
decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, recante testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, di seguito indicato come "Testo unico".
  6.  Il  Gabinetto  assicura  il supporto strumentale e di personale
necessario  per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e
ambientali.
 
          Note all'art. 10:
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari regionali; ne fanno parte altresi', il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977,  n.  721,  recante  "Regolamento  per la elezione dei
          rappresentanti   del  personale  in  seno  ai  consigli  di
          amministrazione  e  organi  similari,  ai sensi dell'art. 7
          della  legge  28 ottobre 1970, n. 775", e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   8 ottobre   1977,   n.  275,
          supplemento ordinario.
              - L'art. 2195 del codice civile cosi' dispone:
              "Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
          di beni o di servizi;
                2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
          beni;
                3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o
          per aria;
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
              Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
          attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano".
              - L'art.  4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368  (Istituzione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), cosi' recita:
              "Art. 4 (Il Consiglio per i beni culturali e ambientali
          e  i comitati tecnico-scientifici). - 1. Il Consiglio per i
          beni   culturali   e  ambientali,  di  seguito  denominato:
          "Consiglio",  e'  presieduto  dal  Ministro  e composto dai
          presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma
          3  e  da  otto eminenti personalita' della cultura nominate
          dal   Ministro,   di  cui  quattro  su  designazione  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1, del
          decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre
          rappresentanti  del  personale  del Ministero eletti con le
          modalita'   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 luglio  1977,  n.  721.  Il Consiglio elegge
          a maggioranza  tra i propri componenti un vice presidente e
          adotta un regolamento interno.
              2.  I componenti del Consiglio durano in carica quattro
          anni  e  possono essere confermati una sola volta. Essi non
          possono esercitare le attivita' previste dall'art. 2195 del
          codice  civile,  ne'  essere  amministratori o far parte di
          consigli  di  amministrazione di societa' che esercitino le
          medesime  attivita'.  Essi  inoltre  non possono costituire
          rapporti  di  collaborazione professionale con il Ministero
          o,  nelle  materie  di  competenza del Consiglio, con altri
          soggetti pubblici e privati.
              3.  Presso  gli  uffici  di  cui  all'art.  6, comma 2,
          operano,  in  relazione  alle  materie  di loro competenza,
          comitati   tecnico-scientifici   con  funzioni  consultive,
          composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le
          disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione
          dei  comitati  sono  stabiliti  con  i provvedimenti di cui
          all'art. 11, comma 1.
              4.  Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono
          attribuite  le  competenze  spettanti,  rispettivamente, al
          Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali e ai
          comitati  di  settore  ai  sensi  degli  articoli 3 e 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
          805.
              5.  Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
          tecnico-scientifici  continuano  ad  operare  il  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di
          settore,  di  cui  agli  articoli  3  e  7  del decreto del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
              6.  Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
          rideterminati  le  funzioni e i compiti del Consiglio e dei
          comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di
          interazione   con   il   Comitato   per  i  problemi  dello
          spettacolo".
              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della  legge  8 ottobre  1997, n. 352", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 27 dicembre
          1999, n. 302, supplemento ordinario.