Art. 10 Consiglio per i beni culturali e ambientali 1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati dall'articolo 11; b) otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. 2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11. 3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, ne' essere amministratori di societa' che esercitano le medesime attivita'; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto al parere del Consiglio. 4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro: a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali; b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso; c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo". 5. Il Consiglio e' organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "Testo unico". 6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.
Note all'art. 10: - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi', il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante "Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento ordinario. - L'art. 2195 del codice civile cosi' dispone: "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - L'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita: "Art. 4 (Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i comitati tecnico-scientifici). - 1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. 2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'art. 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di societa' che esercitino le medesime attivita'. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati. 3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. 4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.