Art. 11
                    Comitati tecnico-scientifici

  1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato  tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico
   e demoetnoantropologico;
b) Comitato  tecnico-scientifico  per  i  beni  architettonici  e  il
   paesaggio;
c) Comitato   tecnico-scientifico   per   l'architettura   e   l'arte
   contemporanee;
d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
f) Comitato  tecnico-scientifico  per  le biblioteche e la promozione
   del libro e della lettura;
g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.
  2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:
a) tre   rappresentanti   eletti  dal  personale  tecnico-scientifico
   dell'amministrazione;
b) due  esperti  di  chiara  fama  in materie attinenti alla sfera di
   competenza  dei  Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla
   Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) tre  professori  universitari  di  ruolo in materie attinenti alla
   sfera  di  competenza  dei singoli comitati, eletti dai professori
   medesimi.
  3.  I  Comitati  tecnico-scientifici  eleggono a maggioranza, tra i
propri  componenti,  il presidente ed il vice presidente, assicurando
che  non  appartengano  entrambi  alla  medesima categoria tra quelle
indicate  al  comma  2.  Ai componenti dei Comitati si applica quanto
previsto dall'articolo 10, comma 3.
  4.  Alle  riunioni  di  ciascuno  dei  Comitati tecnico-scientifici
partecipa,  senza diritto di voto, il direttore generale del settore,
nonche'  i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma
1,  lettera  c),  senza  diritto di voto, quando siano in discussione
questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale.
  5. I Comitati esprimono parere:
a) a  richiesta  del  Ministro,  per  la  parte  di  competenza,  sui
   programmi  nazionali  per  i  beni  culturali e paesaggistici, sui
   piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;
b) facoltativamente,  a  richiesta  dei  direttori  generali, ai fini
   dell'emanazione  dei  provvedimenti  di tutela e valorizzazione di
   speciale  rilevanza,  e  obbligatoriamente per i provvedimenti che
   comportano  spese  superiori alle soglie stabilite con decreto del
   Ministro;
c) a  richiesta  del  Ministro,  o  del  segretario  generale  e  dei
   direttori  generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e
   di atti amministrativi generali;
d) sulle  questioni  ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in
   particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.
  6.  I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono
in  seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni
di comune interesse.
  7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati
di  settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il
loro funzionamento.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si veda nelle note all'art. 10.