Art. 11 Comitati tecnico-scientifici 1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio; c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee; d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura; g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali. 2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di: a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione; b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori medesimi. 3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3. 4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonche' i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale. 5. I Comitati esprimono parere: a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni; b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro; c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali; d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo. 6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse. 7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 10.