Art. 2
                  Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di
responsabilita'  amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti
gli Uffici di diretta collaborazione.
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
e) il Servizio di controllo interno;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
  3.  Agli  Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per
il  Comando  carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per
le segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del
Ministero  e  dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori  ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo
di  estranei  alla  amministrazione  assunti  con  contratto  a tempo
determinato,  comunque di durata non superiore a quella di permanenza
in  carica  del  Ministro,  in numero non superiore a 20. Il Ministro
puo'  nominare  un  proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico.
  4.  Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di
cui  al  comma 2, previa verifica della possibilita' di soddisfare le
esigenze  mediante  personale  dei  ruoli dell'amministrazione, e nei
limiti   degli   ordinari   stanziamenti  di  bilancio  destinati  al
Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalita'
e  specializzazione  nelle  materie  di competenza del Ministero e in
quelle  giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di
12,  con  incarichi  di  collaborazione coordinata e continuativa, di
durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in
carica  del  Ministro.  Il  Ministro,  con  l'atto  con  cui  dispone
l'incarico,  da'  atto  dei requisiti di particolare professionalita'
del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum.
  5.  Il  trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto
agli  Uffici  di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al
comma  4  e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo  14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:
a) per  il  Capo  di Gabinetto in una voce retributiva di importo non
   superiore  a quello massimo del trattamento economico fondamentale
   dei  dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale
   incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
   legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio
   da  fissare  in  un  importo non superiore alla misura massima del
   trattamento   accessorio  spettante  al  Segretario  generale  del
   Ministero;
b) per   il   Capo  dell'Ufficio  legislativo  e  per  il  presidente
   dell'organo  di  direzione  di cui all'articolo 7, comma 2, in una
   voce  retributiva  di  importo  non superiore a quello massimo del
   trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad
   uffici  di  livello  dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi
   dell'articolo  19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
   superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante
   ai  dirigenti  di  uffici  di  livello  dirigenziale  generale del
   Ministero;
c) per  il  Capo  della  Segreteria  del  Ministro, per il segretario
   particolare  del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonche'
   per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari
   particolari  dei  Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva
   di   importo  non  superiore  a  quello  massimo  del  trattamento
   economico   fondamentale   dei   dirigenti   preposti   ad  uffici
   dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare
   in  un  importo  non superiore alla misura massima del trattamento
   accessorio  spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali
   non generali del Ministero;
d) al   Capo  dell'Ufficio  per  la  stampa  e  la  comunicazione  e'
   corrisposto  un  trattamento  economico  non  superiore  a  quello
   previsto  dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con
   la qualifica di redattore capo;
e) ai  dirigenti  della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli
   Uffici  di  diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione
   di  posizione  in  misura  equivalente ai valori economici massimi
   attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche',
   in  attesa  di  specifica disposizione contrattuale, un'indennita'
   sostitutiva  della  retribuzione  di  risultato,  determinata  con
   decreto  del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
   delle  finanze,  su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non
   superiore  al  cinquanta per cento della retribuzione di posizione
   massima,   a  fronte  delle  specifiche  responsabilita'  connesse
   all'incarico    attribuito,    della    specifica   qualificazione
   professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,
   della qualita' della prestazione individuale;
f) il  trattamento  economico  del  personale  con  contratto a tempo
   determinato  e di quello con rapporto di collaborazione coordinata
   e   continuativa   e'   determinato   dal  Ministro  all'atto  del
   conferimento  dell'incarico.  Tale trattamento, comunque, non puo'
   essere  superiore  a  quello  corrisposto  al personale dipendente
   dell'amministrazione  che svolge funzioni equivalenti. Il relativo
   onere  grava  sugli  stanziamenti dell'unita' previsionale di base
   "Gabinetto  e  Uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del
   Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al  personale  non  dirigenziale  assegnato agli Uffici di diretta
   collaborazione,  a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
   reperibilita'  e  di  disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti
   quelli  stabiliti  in  via  ordinaria  dalle disposizioni vigenti,
   nonche'  delle  conseguenti  ulteriori  prestazioni  richieste dai
   responsabili  degli  uffici,  spetta  un'indennita'  accessoria di
   diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti retributivi
   finalizzati   all'incentivazione   della   produttivita'   ed   al
   miglioramento   dei   servizi.  Il  personale  beneficiario  della
   predetta indennita', e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti,
   per  gli  Uffici  di  cui  all'articolo 2, comma 2, i responsabili
   degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai
   sensi  dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
   2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto
   del  Ministro,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
   finanze.
  6.  Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal
comma  5  se piu' favorevole integra per la differenza il trattamento
economico  in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a),
b)  e  c)  del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che
optano  per  il  mantenimento  del  proprio trattamento economico, e'
corrisposto  un emolumento accessorio determinato con le modalita' di
cui  all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico   accessorio   spettante   rispettivamente   al  segretario
generale,  ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale
e  ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero.
  7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed  organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli Uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o  fuori  ruolo.  Si  applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio  1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al
dieci per cento del contingente complessivo.
  8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro
per   la   durata   massima  del  relativo  mandato  governativo.  In
particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo
sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati  dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di
prima  fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche'
tra  esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di
adeguata  professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario
particolare  possono  essere  individuati  tra  dipendenti pubblici e
anche  tra  estranei  alla pubblica amministrazione. Le posizioni del
Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di
cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio
di  controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente
di cui al comma 3.
  9.  Presso  il  Gabinetto  possono  essere chiamati ad operare, nei
limiti   delle   disponibilita'   finanziarie   di   tale  centro  di
responsabilita',  dirigenti  di  prima fascia di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non
superiore  a  2,  nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
  10.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie e
strumentali  tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con
atti del Capo di Gabinetto.
  11.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere generale necessari per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  il
Segretariato  generale  del Ministero, assegnando unita' di personale
ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001  e  biennio economico 2000/2001, in numero non superiore al
cinquanta  per  cento  delle  unita'  addette  agli Uffici di diretta
collaborazione  di  cui al comma 2. Il Segretariato generale fornisce
altresi'  le  risorse  strumentali  necessarie al funzionamento degli
Uffici di diretta collaborazione.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, si veda nelle note all'art. 1.
              - L'art.  3  del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279  (Individuazione  delle unita' previsionali di base del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato), cosi' dispone:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  per il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti".
              - L'art.  7  della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione   delle   pubbliche  amministrazioni",  cosi'
          dispone:
              "Art.   7   (Portavoce).   -  1.  L'organo  di  vertice
          dell'amministrazione  pubblica puo' essere coadiuvato da un
          portavoce,  anche  esterno all'amministrazione, con compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale  con  gli organi di informazione. Il
          portavoce,  incaricato  dal  medesimo organo, non puo', per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei  settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
          e delle relazioni pubbliche.
              2.   Al   portavoce   e'   attribuita   una  indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili  appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'".
              - L'art.  19  del  citato  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, cosi' dispone:
              "Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (art. 19
          del  D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
          11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs.
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.Lgs.  n.  387  del  1998).  -  1.  Per il conferimento di
          ciascun   incarico   di  funzione  dirigenziale  e  per  il
          passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
          tiene  conto  della  natura  e  delle  caratteristiche  dei
          programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
          professionale  del singolo dirigente, anche in relazione ai
          risultati  conseguiti in precedenza, applicando di norma il
          criterio  della  rotazione degli incarichi. Al conferimento
          degli  incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono  definiti contrattualmente per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvo  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di struttura articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
              - L'art.  17,  comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,   recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo", cosi' dispone:
              "Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - (Omissis).
              14.   Nel   caso   in   cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta".
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 dicembre  2000, n. 441, si veda la nota alle
          premesse.