Art. 3 Ufficio di Gabinetto 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale di seconda fascia, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative. 2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno. 3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto.