Art. 3
                        Ufficio di Gabinetto

  1.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il  Capo di Gabinetto nello
svolgimento  delle  proprie  competenze  e  di  quelle  delegate  dal
Ministro.  Tale  ufficio,  di livello dirigenziale di seconda fascia,
puo'  essere  articolato,  con decreto del Ministro, in distinte aree
organizzative.
  2.  In  particolare,  il  Capo  di  Gabinetto coordina le attivita'
affidate   agli   Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro,
riferendone  al  medesimo,  e assicura il raccordo tra le funzioni di
indirizzo  del  Ministro  ed  i compiti del Segretariato generale. In
particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro,
cura  gli  affari  e  gli  atti  la  cui  conoscenza  e' sottoposta a
particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato
generale,  con  il  Comando  carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale e con il Servizio di controllo interno.
  3.  Il  Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due
Vice Capi di Gabinetto.