Art. 4
                         Ufficio legislativo

  1.  L'Ufficio  legislativo  provvede allo studio e alla definizione
della  attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero,
in  coordinamento  con  il  Dipartimento  degli  affari  giuridici  e
legislativi  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando
il  raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la
qualita'  del  linguaggio  normativo.  Segue la normativa comunitaria
nelle  materie  di  interesse  del  Ministero,  svolge  attivita'  di
consulenza  tecnico-giuridica  in riferimento ai negoziati relativi a
convenzioni  e  trattati  internazionali relativi ai beni e attivita'
culturali  e  la  formazione  delle relative leggi di recepimento, in
collaborazione  con  il  consigliere  diplomatico  cura l'istruttoria
delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha
funzioni  di  consulenza  giuridica e legislativa anche nei confronti
del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione
di  assistenza  nei  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le
autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.