Art. 4 Ufficio legislativo 1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.