Art. 5. 
             Ulteriori Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. La Segreteria del  Ministro  svolge  attivita'  di  supporto  ai
compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata  da  un
Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura  i
rapporti diretti dello stesso nello svolgimento  dei  propri  compiti
istituzionali. 
  2. L'Ufficio per la stampa e la  comunicazione,  in  attuazione  di
quanto  previsto  dalla  legge  7  giugno  2000,  n.  150,  cura,  in
particolare, i rapporti con gli organi di  informazione  nazionali  e
internazionali; effettua il monitoraggio  dell'informazione  italiana
ed estera e ne cura  la  rassegna,  con  particolare  riferimento  ai
profili  che  attengono  ai  compiti  istituzionali  del   Ministero;
promuove programmi e iniziative di informazione  istituzionale;  cura
la comunicazione dei rapporti del Ministro, in  occasione  di  grandi
eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la
loro importanza contribuiscono in misura rilevante  all'immagine  del
Ministero e della sua attivita'. 
  3. Il  Consigliere  diplomatico,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministero  degli  affari  esteri,  assiste  il  Ministro   in   campo
internazionale e comunitario, promuove e assicura  la  partecipazione
attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura
le  relazioni  internazionali,  con   particolare   riferimento,   in
collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai  negoziati  relativi  ad
accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. 
 
          Nota all'art. 5: 
              - La legge 7 giungo 2000, n. 150,  recante  "Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche  amministrazioni",  e'  stata  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.