Art. 5. Ulteriori Uffici di diretta collaborazione 1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. 2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attivita'. 3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
Nota all'art. 5: - La legge 7 giungo 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.