Art. 6. Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unita', delle quali non piu' di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.