Art. 7
                    Servizio di controllo interno

  1.   Il  Servizio  di  controllo  interno  svolge  le  funzioni  di
valutazione  e  di  controllo  strategico  di  cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
  2. Le attivita' di controllo interno possono essere attribuite a un
collegio  di  tre membri, tra cui il presidente, nominati con decreto
del  Ministro,  scelti  tra  esperti  in  materie  di  organizzazione
amministrativa,   tecniche   di   valutazione,  analisi  e  controllo
particolarmente    qualificati,    anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione; almeno due componenti del collegio sono nominati tra
dirigenti  appartenenti  alla  prima  fascia  del  ruolo  unico della
dirigenza delle amministrazioni statali.
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art.  6  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286,  recante  "Riordino  e  potenziamento dei meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59", cosi' dispone:
              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione".