Art. 9
                          Organi consultivi

  1. Sono organi consultivi del Ministero:
a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali;
b) il Comitato per i problemi dello spettacolo;
c) i Comitati tecnico-scientifici;
d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo
   154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per
i  problemi  dello  spettacolo  si riuniscono in seduta congiunta, su
convocazione   del   Ministro,   per   l'esame  di  provvedimenti  di
particolare  rilievo  attinenti le sfere di competenza dei due organi
consultivi.
  3.  Nulla  e'  innovato  nella  composizione e nelle competenze del
Comitato  per  i  problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni,
come  definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,  e
dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), cosi'
          dispone:
              "Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali).  -  1.  E'  istituita in ogni regione a statuto
          ordinario   la  commissione  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, composta da tredici membri designati:
                a) tre   dal   Ministro   per   i  beni  culturali  e
          ambientali;
                b) due  dal  Ministro  per l'universita' e la ricerca
          scientifica e tecnologica;
                c) due dalla regione; due dall'associazione regionale
          dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
                d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
                e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
              2.  I  componenti  di  cui al comma 1, lettere a) e c),
          sono   individuati   tra   i   dirigenti  delle  rispettive
          amministrazioni o anche tra esperti esterni.
              3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi
          componenti  dal  Presidente della giunta regionale d'intesa
          con  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali. I
          componenti  della  commissione restano in carica tre anni e
          possono essere confermati".
              - Il  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n. 545, recante
          "Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva   e   delle  telecomunicazioni",  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1996, n.
          249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,   n.   650,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 1996, n. 300.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3 (Riordino degli organi
          collegiali  operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
          11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  1  (Comitato per i problemi dello spettacolo). -
          1.  L'art.  3  della  legge  30 aprile  1985,  n.  163,  e'
          abrogato.
              2.  Tutte  le  funzioni  gia'  atribuite  al  Consiglio
          nazionale  dello spettacolo sono affidate al Comitato per i
          problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui
          sezioni  hanno  un  numero  di  componenti  non inferiore a
          cinque  e  non  superiore ad undici. L'Autorita' di Governo
          competente  in  materia  di  spettacolo  puo'  delegare  la
          presidenza di singole sedute del Comitato.
              3.  All'art.  1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre  1996,  n.  650,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seugenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello
          spettacolo".