Art. 9 Organi consultivi 1. Sono organi consultivi del Ministero: a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali; b) il Comitato per i problemi dello spettacolo; c) i Comitati tecnico-scientifici; d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi. 3. Nulla e' innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Note all'art. 9: - L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' dispone: "Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni. 3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati". - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Comitato per i problemi dello spettacolo). - 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato. 2. Tutte le funzioni gia' atribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del Comitato. 3. All'art. 1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seugenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".