Art. 2.
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
    b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;
    c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
    d)  decreto-legge  18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge
16 giugno 1950, n. 331;
    e) legge 28 marzo 1968, n. 415;
    f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
    g)  articolo  14-bis  del  decreto-legge  26 maggio 1978, n. 216,
convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;
    h)  decreto  del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero
dalla  tenuta  del  registro di carico e scarico per l'alcole etilico
denaturato  con  il  denaturante  generale  dello  Stato  detenuto in
confezioni  fino  a  due  litri,  cosi'  come  modificato dal decreto
23 gennaio  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 40 del 9
febbraio  1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
              - Per il riferimento al regio decreto 25 novembre 1909,
          n.  762,  abrogato  dal  presente regolamento, si vedano le
          note alle premesse.
              -  Per il riferimento al regio decreto-legge 6 novembre
          1930, n. 1585, abrogato dal presente regolamento, si vedano
          le note alle premesse.
              - Per il riferimento al regio decreto 27 novembre 1933,
          n.  1604,  abrogato  dal presente regolamento, si vedano le
          note alle premesse.
              -  Per  il riferimento al decreto-legge 18 aprile 1950,
          n.  142,  convertito  dalla  legge  16 giugno 1950, n. 331,
          abrogato  dal  presente regolamento, si vedano le note alle
          premesse.
              -  Per il riferimento alla legge 28 marzo 1968, n. 415,
          abrogata  dal  presente regolamento, si vedano le note alle
          premesse.
              - Per il riferimento al decreto legislativo 27 novembre
          1992,  n. 464, abrogato dal presente regolamento, si vedano
          le note alle premesse.
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980,
          abrogato   dal   presente   regolamento,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1980, n. 200, revoca: "Esonoro
          dalla  tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole
          etilico  denaturato con il denaturante generale dello Stato
          detenuto in confezioni fino a due litri".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 23 gennaio
          1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1984,
          n.   40,   abrogato   dal   presente  regolamento,  recava:
          "Modificazioni   al   decreto  ministeriale  5 luglio  1980
          relativo  all'esonero dalla tenuta del registro di carico e
          scarico  per l'alcole etilico denaturato con il denaturante
          generale  dello  Stato  detenuto  in  confezioni fino a due
          litri".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1985,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1985, n. 185,
          abrogato  dal  presente regolamento, recava: "Esonero dalla
          tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  per l'alcole
          etilico   denaturato  con  il  denaturante  generale  dello
          Stato".