Art. 2. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585; c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; e) legge 28 marzo 1968, n. 415; f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464; g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388; h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, cosi' come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento alla legge 28 marzo 1968, n. 415, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, abrogato dal presente regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1980, n. 200, revoca: "Esonoro dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri". - Il decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1984, n. 40, abrogato dal presente regolamento, recava: "Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980 relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri". - Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1985, n. 185, abrogato dal presente regolamento, recava: "Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato".