Art. 2. Semplificazioni a carattere generale 1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi."; b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione."; c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge."; d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo' essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica."; e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto"; f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma: "I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni."; g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia."; h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno."; i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".
Note all'art. 2: - Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 11. - Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'. In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 13. - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato. 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. - Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per diritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio". - Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. - In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni". - Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamente non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: "Art. 158. - Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' esser revocata". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 101. - E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai". - Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 109. - I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non puo' essere inferiore a dodici secondi. Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo a conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Si trascrive il testo dell'art. 195 del regio dereto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 195. - La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, dela legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa". - Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".