Art. 2.
                Semplificazioni a carattere generale

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
  "In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  13 della legge, le
autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata
non  sia  gia'  stabilita  da  altre leggi statali o regionali, hanno
carattere  permanente,  salvo  che  si  riferiscano  ad  attivita' da
svolgersi per un tempo determinato.
    Nel  caso  di  trasferimento  di taluna delle attivita' di cui al
titolo  III  della  legge  in  locali  diversi  da quelli per i quali
l'autorizzazione  e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni
degli  stessi,  restano  in  vigore  le  disposizioni  di  legge o di
regolamento  che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica
di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";
    b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  -  Per  la  documentazione  necessaria  a comprovare il
possesso  nel  richiedente  dei  requisiti  personali e l'adempimento
delle  altre  condizioni  prescritte  si osservano le disposizioni in
vigore   in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.
  E'  fatta  salva  la  facolta'  dell'amministrazione  di verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e
di  disporre,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  con  provvedimento
motivato,  il  divieto  di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione
dei suoi effetti.
  Nei  casi  in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di
un'attivita'  autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere
il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
  Gli  atti  di consenso possono essere assunti davanti al dipendente
competente a ricevere la documentazione.";
    c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
  "Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se
si  tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria,
colui  che  vi  subentra,  puo'  richiedere  il rilascio di una nuova
autorizzazione,  continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla
data  della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la
cessazione   immediata   dell'attivita'   se   l'interessato   o   il
rappresentante  esercente  e'  privo  dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto,
per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  -  La  prestazione  di cauzione, quando richiesta dalla
legge  o  disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo'
essere   effettuata   mediante   fideiussione   bancaria   o  polizza
fideiussoria  assicurativa  rilasciata  da  impresa  di assicurazioni
regolarmente  autorizzata  all'esercizio di tale attivita' e con ogni
altra  modalita'  prevista  dalle  disposizioni vigenti in materia di
contabilita' pubblica.";
    e) all'articolo  15,  primo comma, le parole "conforme alla legge
sul  bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul
bollo, se prescritto";
    f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma:
  "I  registri  di  cui  al  primo  comma  possono  essere tenuti con
modalita'   informatiche.   A  tal  fine  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro delle finanze e con il
Ministro  per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per
la  protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche  di  tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo
ed  esibizione  dei  registri  di cui al primo comma, predisposti con
mezzi  informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti  in  materia  di  formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti  con  strumenti  informatici  o  telematici.  Con lo stesso
decreto   puo'   prevedersi  che  idonei  supporti  informatici,  con
specifici  programmi,  siano resi disponibili, anche presso rivendite
autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
    g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86
della   legge   o   dall'articolo   158   del  presente  regolamento,
disciplinate  da  altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza  e  ogni  altro  titolo  autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica
della  sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione
di  autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza
delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100,
101,  108,  terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del
presente  regolamento  non  incompatibili  con altre disposizioni che
disciplinano specificamente la materia.";
    h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della
legge,  la  vidimazione  e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in
ottemperanza   agli  elenchi  dei  giochi  vietati,  oltre  a  quelli
d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in
tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";
    i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:
  "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del
riciclaggio,  le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si
applicano  al  commercio  di cose usate quali gli oggetti d'arte e le
cose  antiche,  di  pregio  o  preziose, nonche' al commercio ed alla
detenzione  da  parte  delle  imprese  del  settore,  comprese quelle
artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose
usate prive di valore o di valore esiguo.".
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, si vedano le note alle premesse.
              - Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  11. - Le autorizzazioni di polizia sono concesse
          esclusivamente  ai  fini  di  polizia  e non possono essere
          invocate  per  escludere  o  diminuire  la  responsabilita'
          civile  o  penale  in  cui  i  concessionari possano essere
          incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.
              In  deroga  a quanto previsto dall'art. 13 della legge,
          le  autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge,
          la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali
          o  regionali,  hanno  carattere  permanente,  salvo  che si
          riferiscano   ad   attivita'  da  svolgersi  per  un  tempo
          determinato.
              Nel  caso di trasferimento di taluna delle attivita' di
          cui  al  titolo III della legge in locali diversi da quelli
          per  i  quali  l'autorizzazione  e'  stata rilasciata, o di
          sostanziali  modificazioni  degli stessi, restano in vigore
          le  disposizioni  di legge o di regolamento che subordinano
          l'esercizio  dell'attivita'  alla  verifica  di  idoneita',
          comunque definita, dei locali medesimi".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art. 13. - Quando la legge non disponga altrimenti, le
          autorizzazioni  di  polizia  hanno  la  durata  di un anno,
          computato  secondo il calendario comune, con decorrenza dal
          giorno  del  rilascio.  Il  giorno  della decorrenza non e'
          computato nel termine".
              - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 17-ter del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  17-ter.  - 1. Quando e' accertata una violazione
          prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
          il  pubblico  ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
          l'obbligo  del  rapporto  previsto dall'art. 17 della legge
          24 novembre  1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
          ritardo,     all'autorita'     competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   o,  qualora  il  fatto  non  concerna
          attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
              2.  Nei  casi  in  cui  e'  avvenuta  la  contestazione
          immediata  della  violazione,  e'  sufficiente, ai fini del
          comma  1,  la  trasmissione del relativo verbale. Copia del
          verbale   o   del   rapporto  e'  consegnata  o  notificata
          all'interessato.
              3.   Entro   cinque   giorni   dalla   ricezione  della
          comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al
          comma  1  ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
          dell'attivita'   condotta   in  difetto  di  autorizzazione
          ovvero,  in  caso  di  violazione  delle  prescrizioni,  la
          sospensione   dell'attivita'   autorizzata   per  il  tempo
          occorrente  ad  uniformarsi  alle  prescrizioni  violate  e
          comunque  per  un  periodo  non  inferiore  a  24 ore e non
          superiore  a  3  mesi.  L'ordine di sospensione e' revocato
          quando  l'interessato  dimostra  di  aver  ottemperato alle
          prescrizioni.  Fermo  restando quanto previsto al comma 4 e
          salvo  che  la  violazione  riguardi  prescrizioni a tutela
          della  pubblica  incolumita'  o  dell'igiene,  l'ordine  di
          sospensione   relativo   ad  attivita'  ricettive  comunque
          esercitate   e'  disposto  trascorsi  trenta  giorni  dalla
          contestazione della violazione.
              4.  Quando  ricorrono le circostanze previste dall'art.
          100,   la  cessazione  dell'attivita'  non  autorizzata  e'
          ordinata immediatamente dal questore.
              5.  Chiunque  non  osserva i provvedimenti previsti dai
          commi  3  e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai
          sensi dell'art. 650 del codice penale".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  15. - Quando la legge prescrive, per determinati
          atti,  l'obbligo  dell'avviso o della dichiarazione, questi
          debbono  essere presentati per diritto in doppio esemplare,
          di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
              L'autorita'  competente  rilascia  l'esemplare in bollo
          alla  parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva
          l'altro negli atti di ufficio".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  15. - In tutti i casi in cui la legge prescrive,
          per   l'esercizio  di  determinate  attivita'  soggette  ad
          autorizzazioni  di polizia, la tenuta di speciali registri,
          questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge,
          in  ogni  foglio,  numerati  e,  ad  ogni  pagina, vidimati
          dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero
          delle pagine nell'ultima di esse.
              I  registri  devono  essere  esibiti  ad ogni richiesta
          degli  ufficiali  e  degli  agenti di pubblica sicurezza, i
          quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono
          al loro esame.
              I  registri di cui al primo comma possono essere tenuti
          con  modalita'  informatiche.  A  tal  fine con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro delle
          finanze  e  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
          culturali,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati
          personali,  sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta,
          vidimazione,   assolvimento   dell'obbligo   di   bollo  ed
          esibizione  dei registri di cui al primo comma, predisposti
          con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le
          disposizioni    vigenti    in    materia   di   formazione,
          archiviazione  e  trasmissione  di  documenti con strumenti
          informatici  o  telematici.  Con  lo  stesso  decreto  puo'
          prevedersi  che  idonei supporti informatici, con specifici
          programmi,  siano  resi disponibili, anche presso rivendite
          autorizzate, mediante specifiche convenzioni".
              - Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  152.  - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13
          del  presente regolamento, la domanda per la licenza di uno
          degli  esercizi  indicati  all'art.  86  della  legge  deve
          contenere   le   indicazioni   relative   alla   natura   e
          all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
              Per   le   attivita'  ricomprese  fra  quelle  indicate
          dall'art.  86  della  legge  o  dall'art.  158 del presente
          regolamento,  disciplinate  da  altre disposizioni di legge
          statale  o  regionale,  la  licenza  e  ogni  altro  titolo
          autorizzatorio,  comunque  denominato,  previsti  da queste
          ultime  disposizioni,  svolge  anche, previa verifica della
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dalla  legge,  la
          funzione  di  autorizzazione  ai fini del predetto art. 86,
          con  l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III
          e  IV,  e  degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e
          110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamente
          non  incompatibili  con altre disposizioni che disciplinano
          specificamente la materia".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
          questore,   alberghi,   compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe' o altri esercizi in
          cui  si  vendono  al  minuto  o  si  consumano vino, birra,
          liquori  od  altre  bevande  anche non alcooliche, ne' sale
          pubbliche  per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti o
          stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o
          di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
              La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto
          o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi bevanda
          alcoolica  presso  enti  collettivi  o  circoli  privati di
          qualunque  specie,  anche  se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci.
              La  licenza  e'  altresi' necessaria per l'attivita' di
          distribuzione   di   apparecchi   e   congegni  automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici  di  cui  al  quinto  comma
          dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
          apparecchi   per   i  giochi  consentiti.  La  licenza  per
          l'esercizio   di  sale  pubbliche  da  gioco  in  cui  sono
          installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
          ed  elettronici  da  gioco  di  cui  al presente comma e la
          licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
          o  di  gestione,  anche indiretta, di tali apparecchi, sono
          rilasciate    previo    nulla   osta   dell'amministrazione
          finanziaria,  necessario comunque anche per l'installazione
          degli stessi nei circoli privati".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635:
              "Art.  158.  -  Gli  esercenti noleggi da rimessa senza
          conducente,  i noleggiatori di autoveicoli con conducente e
          di  biciclette  sono  soggetti alla disciplina dell'art. 86
          della  legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli
          proprietari    di   una   sola   macchina   che   conducono
          personalmente,  i  quali  devono, invece, essere muniti del
          certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  100.  -  Oltre  i  casi indicati dalla legge, il
          questore  puo'  sospendere  la  licenza di un esercizio nel
          quale  siano  avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia
          abituale  ritrovo  di  persone  pregiudicate o pericolose o
          che,   comunque,   costituisca  un  pericolo  per  l'ordine
          pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per
          la sicurezza dei cittadini.
              Qualora  si  ripetano  i fatti che hanno determinata la
          sospensione, la licenza puo' esser revocata".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  101.  -  E'  vietato  di adibire il locale di un
          pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento
          delle mercedi agli operai".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  terzo  comma
          dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Il   questore,   di   sua  iniziativa  o  su  proposta
          dell'autorita'  locale,  puo'  vietare, in qualsiasi tempo,
          l'esercizio  delle attivita' indicate in questo articolo se
          il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
          92  o  se  abbia  ragione  di  ritenere  che  nel locale si
          eserciti   o   si   intenda   esercitare  la  prostituzione
          clandestina  o  il  giuoco  d'azzardo,  o  si faccia uso di
          sostanze stupefacenti".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art. 109. - I gestori delle strutture ricettive di cui
          all'art.  6  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i
          rifugi  alpini  inclusi  in apposito elenco approvato dalla
          regione  o  provincia  autonoma  in  cui  sono ubicati, non
          possono  dare  alloggio a persone non munite della carta di
          identita'   o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne
          l'identita' secondo le norme vigenti.
              Per  gli  stranieri  e'  sufficiente  l'esibizione  del
          passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
          equivalente  in  forza  di  accordi internazionali, purche'
          munito della fotografia del titolare.
              I  soggetti  di  cui  al  primo  comma, anche tramite i
          propri  collaboratori,  sono tenuti a consegnare ai clienti
          che  chiedono  alloggio  una  scheda di dichiarazione delle
          generalita'  conforme  al  modello  approvato  dal Ministro
          dell'interno.  Tale  scheda,  anche se compilata a cura del
          gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
          familiari  e  per  i  gruppi guidati la sottoscrizione puo'
          essere  effettuata  da  uno dei coniugi anche per gli altri
          familiari  e  dal  capogruppo  anche  per  i componenti del
          gruppo.  Le  schede  di  dichiarazione,  in  serie numerata
          progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la
          struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti
          di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione.
          L'obbligo  di conservazione della scheda di cui al presente
          comma  cessa  a  far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di
          cui  al  primo  comma  sono  altresi'  tenuti  a comunicare
          giornalmente  all'autorita'  di pubblica sicurezza l'arrivo
          delle  persone alloggiate, mediante consegna di copia della
          scheda,  ovvero  mediante  comunicazione,  anche  con mezzi
          informatici,  effettuata  secondo  modalita'  stabilite con
          decreto del Ministro dell'interno.
              La  violazione delle disposizioni del presente articolo
          e'  soggetta  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire un milione a lire sei milioni.
              Salve  le  pene  stabilite nel comma quarto, in caso di
          trasgressione la licenza puo' essere revocata".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio
          decreto  18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza):
              "Art.  110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco e
          negli   altri   esercizi,   compresi   i  circoli  privati,
          autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi
          da  gioco  deve  essere  esposta  una tabella, vidimata dal
          questore,  nella  quale  sono  indicati,  oltre  ai  giochi
          d'azzardo  anche  quelli  che l'autorita' stessa ritenga di
          vietare  nel  pubblico  interesse,  e  le  prescrizioni e i
          divieti  specifici  che  ritenga  di  disporre nel pubblico
          interesse.
              Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
              L'installazione   e  l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco
          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
              Si   considerano   apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che  hanno  insita  la  scommessa  o che consentono vincite
          puramente  aleatorie  di un qualsiasi premio in denaro o in
          natura  o  vincite di valore superiore ai limiti fissati al
          comma  seguente,  escluse  le  macchine  vidimatrici  per i
          giochi gestiti dallo Stato.
              Si   considerano   apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici da trattenimento e da gioco
          di   abilita'   quelli   in   cui   l'elemento  abilita'  e
          trattenimento   e'   preponderante   rispetto  all'elemento
          aleatorio  ed  il valore del costo della partita non supera
          il  valore  della  moneta  metallica corrente di valore non
          superiore  ad  un euro. Tali apparecchi possono distribuire
          premi    che    consistono,   per   ciascuna   partita   ed
          immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o
          nella  ripetizione  della partita stessa fino ad un massimo
          di  dieci  volte.  La  durata  di ciascuna partita non puo'
          essere inferiore a dodici secondi.
              Appartengono  altresi' alla categoria dei giochi leciti
          gli  apparecchi  in cui il giocatore possa esprimere la sua
          abilita'   fisica,   mentale   o   strategica,   attivabili
          unicamente  con l'introduzione di una moneta metallica o di
          un  gettone  per  un importo complessivo non superiore, per
          ciascuna  partita, a quello della moneta metallica corrente
          di  valore  non  superiore  ad un euro, che distribuiscono,
          direttamente  e  immediatamente  dopo  a  conclusione della
          partita,   premi   consistenti   in   prodotti  di  piccola
          oggettistica,  non convertibili in denaro o scambiabili con
          premi   di   diversa  specie,  di  valore  complessivo  non
          superiore a dieci volte il costo della partita.
              I  beni  di  cui  ai  commi  quinto e sesto non possono
          essere  commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in
          premi  di  diversa  specie.  Essi  non  debbono ne' possono
          realizzare alcun fine di lucro.
              Oltre  le  sanzioni  previste  dal codice penale per il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da  L. 1.000.000  a  L. 10.000.000.  E' inoltre disposta la
          confisca  degli  apparecchi  e  congegni, che devono essere
          distrutti.
              In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
              Se   il  contravventore  e'  titolare  di  licenza  per
          pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da
          uno  a  sei  mesi  e,  in caso di recidiva, e' revocata dal
          sindaco   competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le
          modalita'  previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 195 del regio dereto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.   195.   -   La  tabella  dei  giuochi  proibiti,
          prescritta  dall'art.  110  della legge, deve essere tenuta
          esposta in luogo visibile nell'esercizio.
              In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma,
          dela  legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo
          delegato,  in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati,
          oltre  a  quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si
          tratta  di  giochi  in uso in tutto lo Stato, dal Ministero
          dell'interno.
              Nelle    sale   di   bigliardo   deve   essere   tenuta
          costantemente  a  disposizione  dei  giuocatori la relativa
          tariffa".
              - Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  247.  -  Il registro di chi fa commercio di cose
          antiche  od  usate  o  di  chi commercia o fabbrica oggetti
          preziosi  deve,  agli  effetti  dell'art.  128 della legge,
          indicare,  di  seguito  e  senza  spazi in bianco, il nome,
          cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
          dell'operazione,  la  specie della merce comprata o venduta
          ed il prezzo pattuito.
              Fatte  salve  le  disposizioni  di  legge in materia di
          prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli
          126  e  128  della  legge si applicano al commercio di cose
          usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio
          o  preziose,  nonche'  al  commercio  ed alla detenzione da
          parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane,
          di  oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
          preziose,  anche  usati.  Esse  non  si  applicano  per  il
          commercio  di  cose  usate  prive  di  valore  o  di valore
          esiguo".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose
          antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.   128.  -  I  fabbricanti,  i  commercianti,  gli
          esercenti  e le altre persone indicate negli articoli 126 e
          127  non  possono compiere operazioni se non con le persone
          provviste  della  carta  di  identita'  di  altro documento
          munito   di  fotografia,  proveniente  dall'amministrazione
          dello Stato.
              Essi  devono  tenere  un  registro delle operazioni che
          compiono  giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
          di  coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
          le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
              Tale  registro  deve  essere  esibito agli ufficiali ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
              Le  persone  che  compiono operazioni con gli esercenti
          sopraindicati,   sono   tenute   a  dimostrare  la  propria
          identita' nei modi prescritti.
              L'esercente,  che  ha  comprato cose preziose, non puo'
          alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".