Art. 3.
Semplificazioni  concernenti  autorizzazioni  in  materia  di armi ed
                              esplosivi

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio   1940,   n.  635,  sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:
    a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
  "La  licenza  per  la  collezione di armi ha carattere permanente e
puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando
l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma
e  il  relativo  munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di
cui  all'articolo  38  della  legge.  Se  la collezione riguarda armi
artistiche,   rare   o  antiche,  la  licenza  deve  contenere  anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.";
    b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  le  parole  "in cui il richiedente ha la sua
residenza,"  sono  sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente,
appartenente  ad  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  ha  la  sua
residenza o il domicilio,";
      2)  dopo  il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del
porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni
richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa
la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".
 
          Note all'art. 3:
              - Il  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26 giugno  1931,  n. 146, reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              - Il  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno
          1940,  n.  149,  reca:  "Approvazione  del  regolamento per
          l'esecuzione  del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
          leggi di pubblica sicurezza".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  47.  -  Le  domande  per l'autorizzazione a fare
          raccolta  di  armi  a  fine  di  commercio  od industria, a
          smerciarle  o  esporle  in vendita, devono contenere, oltre
          alle   generalita'   e   alla  firma  dei  richiedenti,  le
          indicazioni  relative  alla  specie  e alla quantita' delle
          armi, nonche' ai locali dove le armi sono raccolte, esposte
          in vendita o detenute per la vendita.
              La  licenza  per  la  collezione  di  armi ha carattere
          permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma
          comune  da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi
          della   facolta'   di   detenere   l'arma   e  il  relativo
          munizionamento,  per  farne  uso, previa la denuncia di cui
          all'art.  38  della  legge.  Se la collezione riguarda armi
          artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche
          l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie
          esplodenti  di  qualsiasi  genere  e in qualsiasi quantita'
          deve   farne   immediata  denuncia  all'ufficio  locale  di
          pubblica  sicurezza  o,  se  questo  manchi, al Comando dei
          reali carabinieri.
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
                a) i  corpi  armati, le societa' di tiro a segno e le
          altre  istituzioni autorizzate, per gli oggeti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo;
                b) i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche;
                c) le  persone  che  per  la loro qualita' permanente
          hanno  diritto  ad  andare  armate,  limitatamente pero' al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite.
              L'autorita'   di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,   quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche  di
          controllo   anche   nei   casi  contemplati  dal  capoverso
          precedente,  e  di  prescrivere quelle misure cautelari che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  61. - La licenza del porto d'armi e' rilasciata,
          secondo  la  rispettiva  competenza,  dal  prefetto  o  dal
          questore   della   provincia   in   cui   il   richiedente,
          appartenente  ad  uno  dei Paesi dell'Unione europea, ha la
          sua   residenza   o  il  domicilio,  su  apposito  libretto
          personale, formato:
                a) da  una  copertina  conforme  al modulo annesso al
          presente  regolamento,  contenente la fotografia e la firma
          del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e
          dei connotati;
                b) da  uno o piu' fogli della carta bollata istituita
          dall'art.  30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali
          sono  riprodotti i modelli annessi al presente regolamento,
          rispettivamente  per  il  porto  dell'arma  lunga da fuoco,
          della rivoltella o pistola o del bastone animato.
              Il   rilascio  del  porto  di  arma  lunga  per  difesa
          personale,  e'  soggetto  alle  condizioni richieste per il
          porto  di  altre  armi  per il medesimo motivo, compresa la
          dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma".