Art. 3. Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi 1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi."; b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,"; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".
Note all'art. 3: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 47. - Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalita' e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle armi, nonche' ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggeti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico". - Si trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 61. - La licenza del porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati; b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma".