Art. 4.
  Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico
                             spettacolo

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio   1940,   n.   635,   sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:
    a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
  "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa
la  rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere
l'indicazione  della  specie  di  spettacolo  o di trattenimento e il
periodo delle rappresentazioni.";
    b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  141.  - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono
istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
    a)  esprimere  il  parere sui progetti di nuovi teatri e di altri
locali  o  impianti  di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento, o di
sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
    b)  verificare  le  condizioni  di  solidita',  di sicurezza e di
igiene  dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le
cautele  ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
    c)  accertare  la  conformita'  alle  disposizioni  vigenti  e la
visibilita'  delle  scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti
per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
    d)  accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8
gennaio  1998,  n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre
amministrazioni  pubbliche,  gli  aspetti  tecnici  di sicurezza e di
igiene  al  fine  della  iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4
della legge 18 marzo 1968, n. 337;
    e)  controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le
cautele   imposte   e   che  i  meccanismi  di  sicurezza  funzionino
regolarmente,   suggerendo  all'autorita'  competente  gli  eventuali
provvedimenti.
  Per  i  locali  e  gli  impianti  con  capienza  complessiva pari o
inferiore  a  200  persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al
primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie
vigenti,  da  una  relazione  tecnica  di  un professionista iscritto
nell'albo  degli  ingegneri  o  nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
  Salvo  quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio
dei  controlli  di  cui  al  primo  comma, lettera e), e salvo che la
natura  dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei
richiedano  una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non
occorre  una  nuova  verifica  per gli allestimenti temporanei che si
ripetono  periodicamente,  per  i quali la commissione provinciale di
cui  all'articolo  142,  nella stessa provincia, o quella comunale di
cui  all'articolo  141-bis,  nello stesso comune, abbia gia' concesso
l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
  Art.  141-bis.  -  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  142,  la
commissione  di  vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono
essere svolte dai comuni anche in forma associata.
  La  commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal
sindaco competente ed e' composta:
    a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
    b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
    c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
   d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
    e)  dal  comandante  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  o  suo
delegato;
    f) da un esperto in elettrotecnica.
  Alla  commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti  in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
  Possono  altresi'  far  parte, su loro richiesta, un rappresentante
degli  esercenti  locali  di  pubblico spettacolo e un rappresentante
delle   organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  designati  dalle
rispettive   organizzazioni   territoriali,  tra  persone  dotate  di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
  Quando  sono  impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o
giochi   meccanici,   elettromeccanici   o  elettronici  e'  comunque
richiesta  una  relazione  tecnica di un tecnico esperto, dalla quale
risulti   la   rispondenza  dell'impianto  alle  regole  tecniche  di
sicurezza  e,  per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425,
alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
  Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o
piu' supplenti.
  Il  parere  della  commissione  e'  dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.
  Gli  accessi  della commissione sono comunicati al destinatario del
provvedimento  finale,  che puo' parteciparvi, anche mediante proprio
rappresentante, e presentare memorie e documenti.
  Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma,
lettera  e),  il  presidente,  sentita  la  commissione,  individua i
componenti  delegati  ad  effettuarli e, comunque, un medico delegato
dal   dirigente   medico   dell'organo  sanitario  pubblico  di  base
competente  per  territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
  Art.  142.  -  Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel
presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o
le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di
cui   al  primo  comma  dell'articolo  141  provvede  la  commissione
provinciale di vigilanza.
  La  commissione  provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni
dal prefetto ed e' composta:
    a)  dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la
presiede;
    b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
    c)  dal  sindaco  del  comune  in  cui  si  trova  o  deve essere
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
    d)  dal  dirigente  medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
    e)   da   un   ingegnere  dell'organismo  che,  per  disposizione
regionale, svolge le funzioni del genio civile;
    f)  dal  comandante  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  o  suo
delegato;
    g) da un esperto in elettrotecnica.
  Possono  essere  aggregati,  ove  occorra,  uno  o  piu' esperti in
acustica  o  in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare.
  Possono  altresi'  far  parte, su loro richiesta, un rappresentante
degli  esercenti  locali  di  pubblico spettacolo e un rappresentante
delle   organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  designati  dalle
rispettive   organizzazioni   territoriali,  tra  persone  dotate  di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
  Per  ogni  componente possono essere previsti uno o piu' supplenti,
commissione   provinciale.   Relativamente  alla  composizione  delle
sezioni,  ferma  restando  la  facolta' di avvalersi di supplenti, il
questore   puo'   delegare   un   ufficiale   di  pubblica  sicurezza
appartenente   all'ufficio   o  comando  di  polizia  competente  per
territorio  e  l'ingegnere  con funzioni del genio civile puo' essere
sostituito  dal  dirigente  dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
  Il  parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e
deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
  Si   osservano   le   disposizioni   dei  commi  quarto  e  settimo
dell'articolo 141-bis.
  Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma,
lettera  e),  la  commissione  provinciale puo' delegare il sindaco o
altro  rappresentante  del comune in cui trovasi il locale o impianto
da  visitare,  che  provvede avvalendosi del personale specificamente
indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
  Fuori  dei  casi  di  cui al comma precedente e di cui all'articolo
141,  secondo  e  terzo comma, la verifica da parte della commissione
provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
    a)  nella  composizione  di  cui  al  primo  comma, eventualmente
integrata  con  gli  esperti  di  cui  al secondo comma, per i locali
cinematografici  o  teatrali  e  per  gli  spettacoli  viaggianti  di
capienza  superiore  a  1.300 spettatori e per gli altri locali o gli
impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
    b)  con  l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma,
per  i  parchi  di divertimento e per le attrezzature da divertimento
meccaniche  o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche
degli  spettatori  o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai
livelli  indicati  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.";
  c)  al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n.
3",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  141, primo comma,
lettera e)".
 
          Note all'art. 4:
              - Si trascrive il testo dell'art. 116 del regio decreto
          6 maggio  1940  n.  635,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  116.  - Per le licenze di cui agli articoli 68 e
          69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per
          ottenere  la  licenza  deve  contenere  l'indicazione della
          specie  di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle
          rappresentazioni.
              Alla    domanda    della    licenza    per    pubbliche
          rappresentazioni   nelle   sale  di  varieta',  nei  circhi
          equestri  e  in  qualunque altro luogo pubblico o aperto al
          pubblico  esclusi  i  teatri  per rappresentazioni di opere
          liriche  o  drammatiche,  occorre  unire  i  certificati di
          nascita    dei    minorenni   che   prendano   parte   alle
          rappresentazioni.
              La  licenza  e'  concessa  per un numero determinato di
          rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
              La  concessione  di  nuove  licenze  di  esercizio  per
          spettacoli   cinematografici,   misti   e   teatrali  e  la
          rinnovazione  delle  licenze  stesse  sono  subordinate  al
          preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare,
          a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e
          10 settembre 1936, n. 1946".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 68 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  68.  - Senza licenza del questore non si possono
          dare  in  luogo  pubblico  o  aperto o esposto, al pubblico
          accademie,  feste  da  ballo,  corse  di cavalli, ne' altri
          simili  spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire
          o  esercitare  circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
          audizione.
              Per  le  gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 69 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  69.  -  Senza  licenza della autorita' locale di
          pubblica  sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente,
          per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
          vista  rarita',  persone, animali, gabinetti ottici o altri
          oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 80 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
          concedere  la  licenza  per l'apertura di un teatro o di un
          luogo   di   pubblico   spettacolo,  prima  di  aver  fatto
          verificare  da  una  commissione  tecnica la solidita' e la
          sicurezza  dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
          adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
              Le  spese  dell'ispezione  e  quelle  per  i servizi di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3 (Riordino degli organi
          collegiali  operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
          11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
              "Art.  4. (Commissione apertura sale cinematografiche).
          - 1. (Omissis).
              2.  L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita',
          di  sicurezza  e  di  igiene per il rilascio da parte delle
          autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei
          locali  da  destinare a sale per pubblici spettacoli, anche
          cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle
          commissioni  provinciali  di vigilanza, di cui all'art. 141
          del  regolamento  di esecuzione del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635.  Ai  fini  del  rilascio  dei provvedimenti
          autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da
          destinare  a  spettacoli  cinematografici  o  teatrali,  il
          prefetto  convoca  una conferenza di servizi con gli enti e
          le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, come modificato dall'art. 17
          della   legge   15 maggio  1997,  n.  127.  Le  commissioni
          provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di
          personale  tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono
          altresi'  competenti all'accertamento degli aspetti tecnici
          di   sicurezza  e  di  igiene,  al  fine  della  iscrizione
          nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
          337.
              3.  All'art.  31  della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al  comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente
          in  materia di spettacolo sono inserite le seguenti: ", nei
          soli  casi  in  cui  il  numero complessivo dei posti sia o
          divenga  superiore  a  milletrecento. ; e sono aggiunte, in
          fine,  le  parole:  ",  qualora  il  numero  dei  posti sia
          superiore a milletrecento. ;
                b) (Omissis);
                c) al  comma  4,  le  parole:  "L'autorizzazione  per
          l'attivita'  sono  sostituite  dalle seguenti: "L'esercizio
          legittimo dell'attivita' .
              4.  Il  regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946,
          convertito   dalla   legge  18 gennaio  1937,  n.  193,  e'
          abrogato.
              4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a
          complessi  cinematografici superiori a milletrecento posti,
          avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del
          presente  decreto,  e  non ancora conclusi, si applicano le
          disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
          18 marzo  1968,  n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e
          sullo spettacolo viaggiante):
              "Art. 4. E' istituito presso il Ministero del turismo e
          dello  spettacolo  un  elenco delle attivita' spettacolari,
          dei  trattenimenti  e  delle  attrazioni, con l'indicazione
          delle     particolarita'     tecnico-costruttive,     delle
          caratteristiche funzionali e della denominazione.
              Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli
          apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
              Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente
          legge,  l'elenco  e'  redatto  ed approvato con decreto del
          Ministro  per il turismo e lo spettacolo di concerto con il
          Ministro   per   l'interno,   su   conforme   parere  della
          commissione di cui all'articolo precedente.
              Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera'
          periodicamente all'aggiornamento dell'elenco".
              - La  legge  6 ottobre  1995  n.  425, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1995, n. 243, reca "Modifiche
          all'art.  110  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,  concernente  le  caratteristiche  degli  apparecchi e
          congegni   automatici,  semiautomatici  ed  elettronici  da
          trattenimento  e  da  gioco  di abilita' e degli apparecchi
          adibiti alla piccola distribuzione".
              - Si trascrive il testo dell'art. 144 del regio decreto
          6  maggio  1940,  n.  635,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "144. Sono a carico del conduttore del locale destinato
          a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per
          le     eventuali    ispezioni    straordinarie    richieste
          dall'autorita' o dall'interessato.
              Nessun  compenso  e'  invece  dovuto  ai  membri  della
          commissione  per  la  vigilanza  da  esercitarsi  a  norma,
          dell'art.  141,  primo  comma,  lettera  e),  del  presente
          regolamento.