Art. 5.
Semplificazioni  dei procedimenti concernenti il riconoscimento della
              qualifica di agente di pubblica sicurezza

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del
testo  unico  della  legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1907, n. 690, il
prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed
a    richiesta    delle    amministrazioni    interessate,   provvede
all'attribuzione  della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle
guardie  telegrafiche  e di  strade  ferrate,  ai  cantonieri  di cui
all'articolo   12   del codice   della  strada  emanato  con  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni e
integrazioni,   e  agli  altri  agenti  destinati  all'esecuzione  ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
    a) essere maggiorenni;
    b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
    c) non  avere  subito  condanna  a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
    d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
  Sono  fatti  salvi  gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso
allo  specifico  impiego  per  il  quale  e' richiesta la qualita' di
agente di pubblica sicurezza.
  All'atto  dell'attribuzione  della  qualita'  di agente di pubblica
sicurezza,  l'interessato  e' tenuto a prestare giuramento, in deroga
all'articolo  231  del  decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
davanti  al  prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro
di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare
lealmente  le  leggi  dello Stato e delle regioni e di adempiere alle
funzioni  affidatemi  con coscienza e diligenza e con l'unico intento
di perseguire il pubblico interesse .
  L'attribuzione  della  qualita'  di agente di pubblica sicurezza e'
revocata,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del
contraddittorio,   qualora  venga  a  mancare  taluno  dei  requisiti
prescritti,  ed  e'  sospesa  nei  casi  in  cui  la legge prevede la
sospensione   dal   servizio   o,   comunque,  quando  nei  confronti
dell'interessato  e'  adottato  un  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale.
  Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi
in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita'
amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica
sicurezza,  fatte  salve  le  disposizioni  in  vigore per la polizia
municipale.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 4 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635:
              "Art.  4.  -  L'autorita'  locale di pubblica sicurezza
          esercita  nell'ambito  della  circoscrizione del comune, le
          attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
              Il  prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari
          preposti  ad  uffici  distaccati  di  pubblica sicurezza di
          vigilare  sull'andamento  generale  dei servizi di pubblica
          sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
              Quando  le  esigenze  del  servizio  lo  richiedono, il
          prefetto,  od  il  questore  con  l'assenso  del  Prefetto,
          possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni
          per assumere la direzione dei servizi di polizia.
              Durante  la permanenza dei funzionari nei comuni, resta
          sospesa la competenza dei podesta' relativamente ai servizi
          di polizia".
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio
          decreto 31 agosto 1907, n. 690:
              "Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli
          altri  Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire
          la  qualita'  di  agente di pubblica sicurezza alle guardie
          telegrafiche  e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche'
          posseggano   i  requisiti  determinati  dal  regolamento  e
          prestino  giuramento  innanzi al pretore come pure ad altri
          agenti    destinati    dal    Governo   all'esecuzione   ed
          all'osservanza   di  speciali  leggi  e  regolamenti  dello
          Stato".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  12  del
          decreto-legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice
          della strada):
              "Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale.
              2.  L'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e  periferica  del Ministero dei lavori pubblici,
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti  in  concessione  appartenente  al  Ministero dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d)  dal  personale delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero dei trasporti, nell'ambito delle
          aree di cui all'art. 6, comma 7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti  indicati nel presente articolo, quando
          non  siano  in  uniforme, per espletare i propri compiti di
          polizia  stradale  devono  fare  uso  di  apposito  segnale
          distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  231 del
          decreto  legislativo  19 febbraio  1998,  n.  51  (Norme in
          materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
              "Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal
          presente   decreto,   quando   leggi  o  decreti  prevedono
          l'obbligo  di  determinati  soggetti  di rendere giuramento
          innanzi  al pretore per l'esercizio di attivita', questo e'
          reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".