Art. 6. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666; b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonche' gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 6: - Per il testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 93, 108 e 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal devcreto qui pubblicato: "Art. 93 (art. 91 testo unico 1926). - (Comma abrogato). Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante". "Art. 108. (art. 106 testo unico 1926). - Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti. La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati. Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti". "Art. 121 (art. 122 testo unico 1926). (Comma abrogato). (Comma abrogato). E' vietato il mestiere di ciarlatano. - Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 188. - I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio. (Comma abrogato). (Comma abrogato).".