Art. 6.
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  e  successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogati:
    a) l'articolo  81  del  regolamento speciale per gli ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
    b) gli  articoli  84,  93,  primo comma, 94, 102, 103, 108, primo
comma,  limitatamente  alla  previsione che richiede, per l'esercizio
delle   attivita'   ivi   indicate,   la   preventiva   dichiarazione
all'autorita' di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e
secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    c) gli  articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192,
nonche'  gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233
del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo degli articoli 93, 108 e 121
          del  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati
          dal devcreto qui pubblicato:
              "Art.   93   (art.  91  testo  unico  1926).  -  (Comma
          abrogato).
              Si    puo'    condurre   l'esercizio   per   mezzo   di
          rappresentante".
              "Art.  108.  (art. 106 testo unico 1926). - Non si puo'
          esercitare  l'industria  di affittare camere o appartamenti
          mobiliati,  o  altrimenti  dare alloggio per mercede, anche
          temporaneamente o a periodi ricorrenti.
              La  dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali
          in essa indicati.
              Il   questore,   di   sua   iniziativa  o  su  proposta
          dell'autorita'  locale,  puo'  vietare, in qualsiasi tempo,
          l'esercizio  delle attivita' indicate in questo articolo se
          il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
          92  o  se  abbia  ragione  di  ritenere  che  nel locale si
          eserciti   o   si   intenda   esercitare  la  prostituzione
          clandestina  o  il  giuoco  d'azzardo,  o  si faccia uso di
          sostanze stupefacenti".
              "Art. 121 (art. 122 testo unico 1926).
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              E' vietato il mestiere di ciarlatano.
              - Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto
          6  maggio  1940,  n.  635,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  188.  - I minori degli anni diciotto non possono
          essere  adibiti  alla somministrazione al minuto di bevande
          alcoliche  negli  esercizi  pubblici,  anche se trattisi di
          esercizi  nei quali la vendita al minuto o il consumo delle
          bevande  alcoliche  non  costituisca  prestazione  unica od
          essenziale dell'esercizio.
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).".