Art. 7.
                      Disposizioni transitorie

  1.  I  procedimenti  avviati  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  sono perfezionati con l'osservanza delle norme
previgenti.
  2.  Le  domande  per  l'attribuzione  della  qualifica di agente di
pubblica  sicurezza  a  norma  dell'articolo 43 del testo unico della
legge  sugli  ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  31 agosto  1907, n. 690, in corso di istruttoria alla
data  di  entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite
d'ufficio  alle  prefetture  competenti  per  territorio  per la loro
definizione ai sensi dell'articolo 5.