Art. 2.
Modifica  dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
                                 332

  1.   La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e' sostituita dalle seguenti:
    "d)    i    soggetti    laringectomizzati   e   tracheotomizzati,
ileo-colostomizzati   e   urostomizzati,   i  portatori  di  catetere
permanente,  gli  affetti  da  incontinenza  stabilizzata nonche' gli
affetti  da  patologia  grave  che  obbliga  all'allettamento, previa
presentazione  di  certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la
prescrizione,  redatta  da  uno  specialista  del  Ssn,  dipendente o
convenzionato,  competente  per  la menomazione; indica i dispositivi
protesici   necessari   e   appropriati,   riportati  dall'allegato 2
rispettivamente  nelle  classi  "Ausili  per tracheotomia ISO 09.15",
"Ausili  per  stomie  ISO  09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO
09.24"  e  "Raccoglitore  per  urina  ISO  09.27", "Ausili assorbenti
l'urina  ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni
cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva
visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non
superiore  ad  un  anno.  Nell'indicazione  del  fabbisogno, la prima
prescrizione  tiene  conto  della  eventuale necessita' di verificare
l'adattabilita'  del  paziente allo specifico dispositivo prescritto.
L'azienda   unita'   sanitaria  locale  di  residenza  dell'assistito
autorizza  la  fornitura  dei dispositivi per il periodo indicato dal
medico   prescrittore,   prevedendo   idonee  modalita'  di  consegna
frazionata;
    d-bis)  i  soggetti  amputati di arto, le donne con malformazione
congenita  che  comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o
della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento
di  mastectomia  ed  i  soggetti  che  abbiano  subito  un intervento
demolitore   dell'occhio,   previa  presentazione  di  certificazione
medica;".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  2  del  decreto
          ministeriale  27 agosto  1999,  n. 332, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  2 (Aventi diritto alle prestazioni di assistenza
          protesica).   -   1.   Hanno   diritto  all'erogazione  dei
          dispositivi  contenuti  nel  nomenclatore  gli assistiti di
          seguito  indicati,  in  connessione  a  loro  menomazioni a
          disabilita' invalidanti:
                a) gli  invalidi  civili, di guerra e per servizio, i
          privi  della  vista  e i sordomuti indicati rispettivamente
          dagli  articoli  6  e  7 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
          nonche'   i  minori  di  anni  18  che  necessitano  di  un
          intervento   di   prevenzione,  cura  e  riabilitazione  di
          un'invalidita' permanente;
                b) gli  istanti  in  attesa  di  accertamento  che si
          trovino  nelle  condizioni previste dall'art. 1 della legge
          11 febbraio 1980, n. 18;
                c) gli  istanti  in  attesa di riconoscimento cui, in
          seguito   all'accertamento   sanitario   effettuato   dalla
          commissione  medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata
          una  menomazione che comporta una riduzione della capacita'
          lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di
          cui  all'art.  1,  comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.
          295;
                d) gli    istanti    in    attesa   di   accertamento
          entero-urostomizzati,  laringectornizzati, tracheotomizzati
          o  amputati  di  arto,  le  donne  che  abbiano  subito  un
          intervento  di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito
          un  intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione
          di certificazione medica;
                e) i    ricoverati   in   una   struttura   sanitaria
          accreditata,  pubblica  o  privata,  per  i quali il medico
          responsabile    dell'unita'    operativa    certifichi   la
          contestuale  necessita'  e urgenza dell'applicazione di una
          protesi,   di   un'ortesi  o  di  un  ausilio  prima  della
          dimissione,  per  l'attivazione  tempestiva o la conduzione
          del  progetto  riabilitativo,  a  fronte di una menomazione
          grave  e  permanente.  Contestualmente alla fornitura della
          protesi  o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per
          il riconoscimento dell'invalidita'.".