Art. 2. Modifica dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e' sostituita dalle seguenti: "d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonche' gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessita' di verificare l'adattabilita' del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalita' di consegna frazionata; d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;".
Nota all'art. 2: - Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2 (Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica). - 1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni a disabilita' invalidanti: a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidita' permanente; b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18; c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295; d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectornizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica; e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unita' operativa certifichi la contestuale necessita' e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidita'.".