Art. 2. Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,". 2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica. 2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983. 3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione de nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso". Nota all'art. 2, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 16 (Domanda per l'assegno per il nucleo familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio. 2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10. 3. L'esercizio della potesta' dei genitori non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi. 4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. 5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998. 5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.". Nota all'art. 2, comma 3: - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, si veda in note all'art. 2, comma 2.