Art. 2.
          Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare

  1.  Al  comma  1  dell'articolo  14 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai
sensi  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte
le seguenti: "e successive modificazioni,".
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  16 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000,  n. 452, e' sostituito dal
seguente:
  "2.  La  domanda  e'  presentata  al comune di residenza da uno dei
genitori,  cittadino  italiano o comunitario residente nel territorio
dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi
figli  minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli
minori   del   richiedente  sono  equiparati  i  figli  del  coniuge,
conviventi  con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in
affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale
ultimo   caso,   si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 10.".
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
  "5-bis.  Nel  caso  in  cui la domanda e' proposta dal genitore che
risulta  nello  stesso  nucleo  familiare  dei  tre  minori  ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti
soggettivi  e  familiari  di  cui  al  presente  articolo,  il comune
competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro
genitore  componente  il medesimo nucleo familiare che risulti averne
diritto,  se  questi  manifesta  la  sua  disponibilita'  a  ricevere
l'assegno  entro  e  non  oltre il termine ordinario di presentazione
della  domanda,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  entro e non oltre il
termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  al  primo genitore
richiedente del rigetto della sua domanda.".
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
              -  Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  n. 452/2000, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  14  (Disposizioni  generali).  -  1.  Il diritto
          all'assegno  per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio
          dell'anno  in  cui  si  verificano le condizioni prescritte
          dall'art.  65  della legge, salvo che il requisito relativo
          alla  composizione  del  nucleo  familiare,  concernente la
          presenza   di   almeno  tre  figli  minori  nella  famiglia
          anagrafica    del    richiedente,    si    sia   verificato
          successivamente;  in  tale  ultimo  caso  decorre dal primo
          giorno  del  mese  in cui il requisito si e' verificato. Il
          diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello
          in   cui   viene  a  mancare  il  requisito  relativo  alla
          composizione  del  nucleo  familiare, ovvero dal 1o gennaio
          dell'anno  nel  quale viene a mancare, ai sensi del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   109,   e   successive
          modificazioni,   e   dei  relativi  decreti  attuativi,  il
          requisito   del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica.
              2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo
          familiare,  ai  figli  adottivi  sono  equiparati  i minori
          adottati  ai  sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983,
          n.  184,  e  successive  modificazioni,  e ai genitori sono
          equiparati  gli  adottanti.  Ai  medesimi fini il requisito
          della  composizione  del  nucleo familiare non si considera
          soddisfatto  se  alcuno  dei  tre  figli minori, quantunque
          risultante  nella  famiglia anagrafica del richiedente, sia
          in  affidamento  presso  terzi  ai  sensi dell'art. 2 della
          citata legge n. 184 del 1983.
              3.  Il  richiedente  dichiara,  a norma del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  n.  445  del  2000,  anche
          contestualmente  alla  domanda,  il  giorno dal quale si e'
          verificato  il  requisito  relativo  alla  composizione  de
          nucleo  familiare.  Egli  e' tenuto, altresi', a comunicare
          tempestivamente  al  comune  ogni  evento  che determini la
          variazione del nucleo familiare.
              4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per
          il  nucleo  familiare previo accertamento che, in relazione
          ai  componenti  del nucleo, il beneficio non sia gia' stato
          concesso".

          Nota all'art. 2, comma 2:
              -  Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del
          Ministro  della  solidarieta'  sociale  n.  452/2000,  come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.   16   (Domanda   per  l'assegno  per  il  nucleo
          familiare).  -  1.  La  domanda per l'assegno per il nucleo
          familiare  e'  presentata,  per  ogni anno solare o periodo
          inferiore  in  cui  sussiste  il  diritto, entro il termine
          perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per
          il quale e' richiesto il beneficio.
              2.  La  domanda e' presentata al comune di residenza da
          uno   dei   genitori,   cittadino  italiano  o  comunitario
          residente  nel  territorio  dello Stato, nella cui famiglia
          anagrafica  si  trovano  almeno  tre  suoi figli minori sui
          quali  egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori
          del  richiedente  sono  equiparati  i  figli  del  coniuge,
          conviventi  con  il  richiedente medesimo, nonche' i minori
          ricevuti  in  affidamento preadottivo dal richiedente e con
          lui   conviventi;  in  tale  ultimo  caso,  si  applica  la
          disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.
              3.  L'esercizio  della  potesta'  dei  genitori  non e'
          richiesto  quando il genitore non la eserciti a causa delle
          incapacita'  disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del
          codice  civile;  in  tal  caso la domanda e' presentata dal
          tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
              4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i
          requisiti  previsti dal presente titolo siano posseduti dal
          richiedente  al  momento  della presentazione della domanda
          medesima;  i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano
          la  domanda  nel  mese  di gennaio  dell'anno  successivo a
          quello  per  il  quale  e' richiesto l'assegno, devono fare
          riferimento   ai   requisiti   posseduti   alla   data  del
          31 dicembre immediatamente precedente.
              5.  Le  condizioni  per  la presentazione della domanda
          sono  rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni
          di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
              5-bis.  Nel  caso  in  cui  la  domanda e' proposta dal
          genitore  che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre
          minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non
          possiede  i  requisiti  soggettivi  e  familiari  di cui al
          presente  articolo,  il comune competente puo' provvedere a
          concedere   l'assegno   in   favore   dell'altro   genitore
          componente  il medesimo nucleo familiare che risulti averne
          diritto,  se  questi  manifesta  la  sua  disponibilita'  a
          ricevere  l'assegno  entro e non oltre il termine ordinario
          di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole,
          entro  e  non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni dalla
          comunicazione  al  primo  genitore  richiedente del rigetto
          della sua domanda.".

          Nota all'art. 2, comma 3:
              -  Per  il  testo  dell'art.  16 del citato decreto del
          Ministro  per  la solidarieta' sociale n. 452/2000, si veda
          in note all'art. 2, comma 2.