Art. 3.
Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

  1.  Il  comma  1  dell'articolo  17 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000,  n. 452, e' sostituito dal
seguente:
  "1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la
dichiarazione   sostitutiva   di   cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  come  modificato dal decreto
legislativo  3  maggio  2000,  n. 130. Il richiedente non e' tenuto a
presentare  la  dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda
di  assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione
sostitutiva  in  corso  di validita' e contenente i redditi percepiti
dal  nucleo  nell'anno  precedente  a  quello  di presentazione della
domanda medesima.".
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  17 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale  21  dicembre  2000,  n. 452, e' sostituito dal
seguente:
  "2.  Il  nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore
della  situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo
familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e
dagli  altri  soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai
soggetti   a   carico   ai   fini   IRPEF,  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  2,  comma  2, del decreto legislativo n. 109 del 1998,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  130  del 2000, e dei
relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi
non  legalmente  separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo
2,  comma  3,  del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari
ivi  stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine
dell'esatta  indicazione  del  nucleo  familiare  nei  suddetti  casi
particolari.".
  3.  Al  comma  4  dell'articolo  17 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di
detta  valutazione  non  si  tiene conto della casa di abitazione del
nucleo,  di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite
dalle  seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a
seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe
una somma annua non inferiore a L. 20.000".
 
          Note all'art. 3, comma 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
          del  Ministro  per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000,
          come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  17  (Dichiarazione  sostitutiva  e  calcolo  dei
          benefici).  -  1. Il richiedente unitamente alla domanda di
          assegno,  presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui
          all'art.  4  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
          come  modificato  dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
          130.   Il   richiedente  non  e'  tenuto  a  presentare  la
          dichiarazione  sostitutiva  se  al momento della domanda di
          assegno   e'   gia'  in  possesso  dell'attestazione  della
          dichiarazione   sostitutiva   in   corso   di  validita'  e
          contenente   i   redditi  percepiti  dal  nucleo  nell'anno
          precedente   a   quello   di  presentazione  della  domanda
          medesima.
              2.  Il  nucleo  familiare,  rilevante  per  il  calcolo
          dell'indicatore  della situazione economica del richiedente
          gli  assegni  per  il  nucleo familiare e di maternita', e'
          composto   dal  richiedente,  dal  coniuge  e  dagli  altri
          soggetti  componenti  la  famiglia  anagrafica, nonche' dai
          soggetti  a  carico  ai fini IRPEF, secondo le disposizioni
          dell'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo n. 109 del
          1998,  come  modificato  dal decreto legislativo n. 130 del
          2000,  e  dei  relativi decreti attuativi; del nucleo fanno
          altresi'  parte  i  coniugi  non  legalmente separati e gli
          altri  soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo
          decreto  legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I
          comuni   forniscono   assistenza  al  richiedente  al  fine
          dell'esatta  indicazione  del nucleo familiare nei suddetti
          casi particolari.
              3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della
          situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della
          legge  n.  448  del 1998 per i nuclei familiari con diversa
          composizione    o    per   i   quali   debbano   applicarsi
          le maggiorazioni  previste  dalla  tabella  2  del  decreto
          legislativo  n.  109  del  1998,  e'  effettuata  secondo i
          criteri di calcolo di cui all'allegato A.
              4.  Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio
          di  calcolo  uniforme  da  applicare per la concessione dei
          benefici,  comprensivo  della  valutazione  del  patrimonio
          mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per
          il  nucleo  familiare e' concesso se, a seguito del calcolo
          di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma
          annua non inferiore a lire 20.000".
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109,  come modificato dal decreto legislativo n.
          130 del 2000, e' il seguente:
              "Art.  4  (Dichiarazione  sostitutiva  unica).  - 1. Il
          richiedente  la prestazione presenta un'unica dichiarazione
          sostitutiva,  a  norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive   modificazioni  e  integrazioni,  di  validita'
          annuale,  concernente  le  informazioni  necessarie  per la
          determinazione  dell'indicatore  della situazione economica
          equivalente  di  cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore
          si  avvalga  della  facolta'  riconosciutagli  dall'art. 3,
          comma  2.  E' lasciata facolta' al cittadino di presentare,
          entro   il   periodo   di   validita'  della  dichiarazione
          sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda
          far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni familiari ed
          economiche   ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della
          situazione   economica   equivalente   del  proprio  nucleo
          familiare;  gli  enti  erogatori  possono  stabilire per le
          prestazioni  da essi erogate la decorrenza degli effetti di
          tali nuove dichiarazioni.
              2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del  comma  8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
          accertare  la  veridicita'  delle  informazioni  fornite ed
          effettuati   presso   gli   istituti  di  credito  o  altri
          intermediari  finanziari, specificando a tal fine il codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare.
              3.  La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
          comuni  o  ai  centri  di  assistenza  fiscale previsti dal
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
          dal   decreto  legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490,  o
          direttamente  all'amministrazione  pubblica  alla  quale e'
          richiesta   la  prima  prestazione  o  alla  sede  I.N.P.S.
          competente  per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita'
          per  l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce
          alle  proprie  sedi  territoriali,  ai  comuni,  agli  enti
          erogatori  e  ai  centri di assistenza fiscale un tracciato
          standard  e  una  procedura  informatica  per raccogliere e
          trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente.
          L'I.N.P.S.  fornisce  altresi' la procedura informatica per
          consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
          disponibile   l'indicatore   medesimo,   con  le  modalita'
          previste  dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure
          informatiche   sono  elaborati  in  collaborazione  con  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed approvati dalla
          presidenza medesima.
              4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, L'I.N.P.S.
          e  le  amministrazioni  pubbliche ai quali e' presentata la
          dichiarazione   sostitutiva   rilasciano   un'attestazione,
          riportante  il contenuto della dichiarazione e gli elementi
          informativi  necessari  per  il  calcolo  della  situazione
          economica.   La   dichiarazione,  munita  dell'attestazione
          rilasciata,   puo'   essere   utilizzata,  nel  periodo  di
          validita',  da  ogni  componente  il  nucleo  familiare per
          l'accesso  alle  prestazioni  agevolate  di cui al presente
          decreto.
              5. (Omissis).
              6.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per la solidarieta'
          sociale,  di concerto con i Ministri delle finanze e per la
          funzione  pubblica,  sentiti  l'I.N.P.S.  e l'Autorita' per
          l'informatica    nella   pubblica   amministrazione,   sono
          stabiliti  i  modelli-tipo  della dichiarazione sostitutiva
          unica  e  dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
          per la compilazione.
              7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente o
          mediante  un apposito servizio comune, la veridicita' della
          situazione   familiare  dichiarata  e  confrontano  i  dati
          reddituali  e  patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente  erogatore  provvede ad ogni adempimento conseguente
          alla    non    veridicita'    dei   dati   dichiarati.   Le
          amministrazioni  possono  richiedere  idonea documentazione
          atta  a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali  o  di  modesta  entita'.  L'I.N.P.S. utilizza le
          informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
          delle  amministrazioni  collegate, per effettuare controlli
          formali  sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
          sostitutiva  unica e segnala le eventuali incongruenze agli
          enti erogatori interessati.
              8.  Nell'ambito  della  direttiva annuale impartita dal
          Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
          d'accertamento,  una  quota  delle verifiche assegnate alla
          Guardia  di  finanza  e' riservata al controllo sostanziale
          della   posizione  reddituale  e  patrimoniale  dei  nuclei
          familiari  dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
          criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".

          Nota all'art. 3, comma 2:
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  2  del citato decreto
          legislativo   n.  109/1998,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 130/2000, e' il seguente:
              "Art.  2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore
          della   situazione   economica   equivalente).   -   1.  La
          valutazione  della  situazione economica del richiedente e'
          determinata  con  riferimento alle informazioni relative al
          nucleo  familiare  di  appartenenza, come definito ai sensi
          dei  commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione
          della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.
              2.  Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo'
          appartenere  ad  un  solo nucleo familiare. Fanno parte del
          nucleo   familiare   i   soggetti  componenti  la  famiglia
          anagrafica.  I  soggetti  a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno
          parte  del  nucleo  familiare  della  persona di cui sono a
          carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica,
          anche  se  risultano  a  carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
          persone,  fanno  parte  dello  stesso  nucleo familiare. Il
          figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini
          I.R.P.E.F.  di altre persone, fa parte del nucleo familiare
          del genitore con il quale convive.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono stabiliti i criteri per l'individuazione del
          nucleo  familiare  per  i  soggetti  che ai fini I.R.P.E.F.
          risultano  a  carico  di  piu'  persone,  per i coniugi non
          legalmente  separati che non hanno la stessa residenza, per
          i  minori  non  conviventi  con i genitori o in affidamento
          presso  terzi  e  per i soggetti non componenti di famiglie
          anagrafiche.
              4.  L'indicatore della situazione economica e' definito
          dalla  somma  dei  redditi, come indicato nella parte prima
          della  tabella  1. Tale indicatore del reddito e' combinato
          con  l'indicatore  della  situazione economica patrimoniale
          nella  misura  del venti per cento dei valori patrimoniali,
          come definiti nella parte seconda della tabella 1.
              5.  L'indicatore della situazione economica equivalente
          e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma
          4  e  il  parametro  desunto  dalla  scala  di  equivalenza
          definita  nella  tabella  2,  in  riferimento al numero dei
          componenti del nucleo familiare.
              6.  Le disposizioni del presente decreto non modificano
          la  disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione
          degli  alimenti  ai sensi dell'art. 433 del codice civile e
          non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
          agli  enti  erogatori  della  facolta' di cui all'art. 438,
          primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti
          il  nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
          agevolata".