Art. 4.
                    Potesta' concessiva dell'INPS

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
  "7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla
data  di  stipula  degli  accordi  ivi  previsti;  in  tal  caso,  le
disposizioni  del  presente  articolo si applicano all'INPS in quanto
compatibili.".
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
              -  Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto del
          Ministro  per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art. 18 (Funzioni dei comuni). - 1. Gli assegni per il
          nucleo  familiare e di maternita' di cui al presente titolo
          sono concessi con provvedimento del comune.
              2.  Salvo  il  caso  di cui all'art. 11, comma 2, se il
          richiedente  muta  la  residenza prima del provvedimento di
          concessione,   gli   atti   relativi  al  provvedimento  di
          concessione  sono  trasmessi  al comune di nuova residenza,
          per  i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso
          il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i
          provvedimenti  di  revoca, anche se l'interessato ha mutato
          residenza.
              3.  Ai  fini  del presente regolamento, il comune nella
          cui  circoscrizione  risiede  il richiedente e' considerato
          "ente  erogatore"  agli  effetti  della disciplina prevista
          dall'art.  4  del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai
          relativi decreti attuativi.
              4.  I  comuni  assicurano,  anche  attraverso  i propri
          uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico, l'assistenza
          necessaria  al  richiedente  per  la  corretta compilazione
          della  dichiarazione  sostitutiva di cui all'art. 17, comma
          1.   Ai   medesimi  fini,  stabiliscono  le  collaborazioni
          necessarie,  anche  mediante  apposite  convenzioni,  con i
          centri di assistenza fiscale.
              5.  Ai  sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 448
          del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita',
          ad  informare  gli  interessati invitandoli a certificare o
          dichiarare    il    possesso    dei    requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
              6.  I  comuni  controllano, singolarmente o mediante un
          apposito  servizio  comune, la veridicita' della situazione
          familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4,
          comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  109  del  1998. I
          controlli possono essere effettuati anche a campione.
              7.   I  comuni  provvedono,  nel  caso  di  prestazioni
          indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data
          dal  momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento
          di  revoca  e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni
          di recupero delle somme erogate.
              7-bis.  Ai  sensi  dell'art.  80,  comma 7, della legge
          23 dicembre   2000,  n.  388,  la  potesta'  concessiva  e'
          esercitata  dall'INPS  dalla  data di stipula degli accordi
          ivi  previsti;  in  tal  caso, le disposizioni del presente
          articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili".