Art. 3 Collocazione del contrassegno 1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto. 2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi. 3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione. 4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.