Art. 3
                    Collocazione del contrassegno

  1.  Il  contrassegno  e'  applicato, di norma, sulla confezione del
supporto  in  modo  tale da risultare visibile e reca caratteristiche
tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
altro supporto.
  2.  Nel  caso  di  supporti  destinati  al  noleggio, e' consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
  3.  Ai  fini  delle  modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre  considerate  le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua   destinazione  e  la  concreta  presentazione  della  confezione
destinata alla commercializzazione.
  4.  Nei  casi  in  cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili  con  le  esigenze  della  commercializzazione  di taluni
prodotti,   la  S.I.A.E.  autorizza  l'apposizione  del  contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.