Art. 4
                      Rilascio del contrassegno

  1.   I  contrassegni  sono  rilasciati  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
  2.  Gli  interessati  presentano  apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione   e   delle   eventuali   dichiarazioni  necessarie  a
dimostrare  la  liceita'  dei  supporti.  La richiesta deve contenere
comunque  tutti  i  dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto  originari,  ai  titolari  dei diritti connessi e deve essere
corredata  da  dichiarazione  di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
  3.  Il  rilascio  del  contrassegno  puo'  essere  differito per un
massimo  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita'  di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze
   ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari   e  specifiche  esigenze  segnalate  espressamente  dal
   richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
  4.   La   S.I.A.E.   puo'   comunque  sospendere  il  rilascio  dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
  5.  Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di   rilascio   dei   contrassegni,  la  S.I.A.E.  da'  comunicazione
all'interessato  nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
S.I.A.E.  puo'  altresi'  rifiutare  il rilascio dei contrassegni per
mancanza  o  incompletezza  di  uno  degli  elementi  della richiesta
indicati  al  comma  2,  nonche'  per  la  mancata  indicazione degli
elementi   contenuti   nella   attestazione   prevista  dal  comma  2
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
richieste  di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio  dei  medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
  6.  La  S.I.A.E.,  ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge  22  aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione   materiale   del   contrassegno,   e   per  la  relativa
rendicontazione   dell'attivita'   svolta  e  dell'utilizzazione  del
materiale  consegnato,  con  ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E.
  7.   La   S.I.A.E.,   ai  sensi  del  terzo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
stabilire  i  tempi  e  le  modalita'  della  preventiva  notizia che
l'importatore  deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
nel   territorio   nazionale,   in   accordo  con  le  organizzazioni
interessate.  L'importatore  richiede il rilascio dei contrassegni ai
sensi  del  comma  2  e  comunque  entro  i  trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della
          legge  22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10
          della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle
          premesse.