Art. 4 Rilascio del contrassegno 1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati. 2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare. 3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi: a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione; b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente; c) intese espressamente raggiunte con il richiedente. 4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri. 5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti. 6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E. 7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.
Nota all'art. 4: - Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.