Art. 6 Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni: a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico; b) titolo del programma per elaboratore o multimediale; c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore; d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.; e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento editoriale, etc.; f) codice identificativo del prodotto; g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione (incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc. 4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore. 5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere. 7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e' attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941, n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e' il seguente: "Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'". - Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.