Art. 6
      Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

  1.  Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22  aprile  1941,  n.  633,  il  soggetto interessato puo' richiedere
l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga
sostituita    da    apposita   dichiarazione   identificativa.   Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
alla   S.I.A.E.  la  dichiarazione  identificativa,  sostitutiva  del
contrassegno,  anche  in via cumulativa con riferimento a determinate
tipologie  di  supporti  preventivamente indicati. Tale dichiarazione
comprova  la  legittimita'  dei  supporti  stessi anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n.  633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248.
  3.  La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita'
della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti
informazioni:
    a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
    b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
    c)  nome,  indirizzo  e  codice  fiscale  del  produttore  ovvero
dell'importatore;
    d)  tipo  di supporto con cui il programma viene commercializzato
quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
    e)  tipo  di  commercializzazione  quali,  ad  esempio,  vendita,
noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
    f) codice identificativo del prodotto;
    g)  descrizione  sintetica  di  qualsiasi  eventuale  dispositivo
anticontraffazione,   sia   esso   un  contrassegno  fisico  visibile
direttamente    sulla   confezione   (applicato,   accluso   mediante
cellofanatura,  incorporato  nel  materiale  della confezione, ovvero
stampato  sulla  stessa) ovvero presente all'interno della confezione
(incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno dei componenti
del  pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica
funzionale  (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di
registrazione  irreversibile  dei  dati  del possessore, creazione di
codice  di  accesso,  marchiatura  del  supporto,  controllo  di  una
periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave
(password) univoca, etc.
  4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
legge  22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative  recano  la loro indicazione, anche in via sintetica e
sono   accompagnate   da   una   dichiarazione  di  assolvimento  dei
corrispondenti diritti di autore.
  5.  La  dichiarazione  identificativa  puo' essere effettuata anche
cumulativamente  per  piu'  tipi  di programmi o nuove versioni di un
programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa
di    eventuali   allegati   e   di   un   esemplare   del   supporto
commercializzato,  almeno dieci giorni prima della data di immissione
in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.
L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la
data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata  legge  n.  633  del  1941,  nonche'  l'ambito operativo della
dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d'autore e dei
diritti  connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
  7.   Le   dichiarazioni   identificative   previste   dal  comma  3
dell'articolo  181-bis  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, e dal
presente  articolo  riferite  a  supporti  prodotti  o  importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  sono presentate alla S.I.A.E. dai
produttori   o  dagli  importatori  nel  termine  di  novanta  giorni
decorrenti  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo  le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata    da    parte   dei   dichiaranti,   sotto   la   relativa
responsabilita',  l'originalita'  dei  supporti  e  l'assolvimento di
tutti  gli  obblighi  relativi  ai  diritti  previsti  dalla  vigente
normativa  in  materia  di  diritto  d'autore,  con  ogni facolta' di
verifica  da  parte  della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
atti  e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo  181-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
 
          Note all'art. 6:
              - Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941,
          n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
          n. 248, e' il seguente:
              "Art.  171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
          trarne  profitto,  programmi  per elaboratore o ai medesimi
          fini   importa,   distribuisce,   vende,  detiene  a  scopo
          commerciale   o  imprenditoriale  o  concede  in  locazione
          programmi  contenuti  in  supporti non contrassegnati dalla
          Societa'  italiana  degli  autori ed editori (S.I.A.E.), e'
          soggetto  alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
          e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
          La  stessa  pena  si applica se il fatto concerne qualsiasi
          mezzo  inteso  unicamente  a  consentire  o  facilitare  la
          rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
          applicati  a protezione di un programma per elaboratori. La
          pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
          la  multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
          gravita'.
              2.  Chiunque,  al  fine di trarne profitto, su supporti
          non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
          supporto,  distribuisce,  comunica,  presenta o dimostra in
          pubblico  il  contenuto  di una banca di dati in violazione
          delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 64-quinquies e
          64-sexies,  ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
          banca  di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
          articoli  102-bis  e  102-ter, ovvero distribuisce, vende o
          concede  in  locazione  una  banca di dati, e soggetto alla
          pena  della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
          da  lire  cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
          e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
          a   lire  trenta  milioni  se  il  fatto  e'  di  rilevante
          gravita'".
              -  Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.