Art. 7
                          Casi particolari

  1.  Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori   di   supporti  usati,  nell'ipotesi  di  smarrimento  o
distruzione  fortuita  di  contrassegni  originariamente  apposti, la
S.I.A.E.,  esaminata  la  documentazione  e  la  dichiarazione  rese,
provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta,  salvo  che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano   fondati   dubbi  di  illecita  riproduzione  dei  supporti
medesimi;  in  questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,  nel  corso  dei  quali
provvede  ai  necessari  accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede  al  rilascio  del  contrassegno  ovvero  informa  del fatto
l'autorita'  giudiziaria.  Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed  il  controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
  2.  Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano  per  finalita'  esclusivamente  di  carattere  tecnico  o
comunque    funzionale   alla   propria   attivita'   di   diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 luglio 2001

  Il Presidente: Berlusconi

  Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
  Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188