Art. 2
     Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

  1.  Il  comma  6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data
di  cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino
dei  Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul
riordinamento  dei  Ministeri,  le  funzioni  del  Dipartimento per i
servizi   tecnici   nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico
e  mareografico  ed  al  Servizio  sismico  nazionale, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  91  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.".