Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".