Art. 5
        Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
                   in materia di protezione civile

  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da
lui  delegato, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello Stato, delle regioni, delle province,
dei  comuni,  degli  enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra  istituzione  ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio  nazionale,  finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita,  dei  beni,  degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da
altri  grandi  eventi,  che  determinino situazioni di grave rischio,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da
lui  delegato,  predispone  gli  indirizzi operativi dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso  e  i  piani  per  l'attuazione  delle conseguenti misure di
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
  3.  Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano
il   Servizio   idrografico   e  mareografico,  il  Servizio  sismico
nazionale,   la   Commissione   nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione   dei  grandi  rischi  ed  il  Comitato  operativo  della
protezione civile.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero  il
Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione
civile   che   promuove,   altresi',   l'esecuzione   di   periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.
  5.  Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero  del  Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della
protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni, degli enti
pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di ogni altra istituzione ed
organizzazione  pubblica e privata presente nel territorio nazionale,
le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di
coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto,
ove  necessario,  invita  il  Capo  del Dipartimento della protezione
civile,   ovvero   un   suo  delegato,  alle  riunioni  dei  comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile subentra in tutti i
rapporti  giuridici,  attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.