Art. 5 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali. 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.