Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli