Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Scajola, Ministro dell'interno
                                  Frattini, Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli