Art. 10. 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge  24  giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni; 
    b) i contratti di formazione e lavoro; 
    c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali
legate a  fenomeni  di  formazione  attraverso  il  lavoro  che,  pur
caratterizzate dall'apposizione  di  un  termine,  non  costituiscono
rapporti di lavoro. 
  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti di lavoro tra i datori  di  lavoro  dell'agricoltura  e  gli
operai a tempo determinato  cosi'  come  definiti  dall'articolo  12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
  3. Nei settori del turismo  e  dei  pubblici  esercizi  e'  ammessa
l'assunzione diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di  speciali
servizi di  durata  non  superiore  a  tre  giorni,  determinata  dai
contratti collettivi stipulati con i  sindacati  locali  o  nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative  sul  piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono  esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. 
  4. E' consentita la stipulazione di contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, purche' di durata non superiore a  cinque  anni,  con  i
dirigenti, i quali possono comunque recedere  da  essi  trascorso  un
triennio e osservata la disposizione dell'articolo  2118  del  codice
civile. Tali rapporti sono esclusi  dal  campo  di  applicazione  del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni
di cui agli articoli 6 e 8. 
  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano
il  commercio  di  esportazione,  importazione  ed  all'ingresso   di
prodotti ortofrutticoli. 
  6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo  10  della  legge  8
marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388. 
  7. La individuazione, anche  in  misura  non  uniforme,  di  limiti
quantitativi di utilizzazione dell'istituto  del  contratto  a  tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e'  affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati  dai  sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni  caso  esenti  da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
    a) nella fase di avvio di  nuove  attivita'  per  i  periodi  che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  anche
in misura non  uniforme  con  riferimento  ad  aree  geografiche  e/o
comparti merceologici; 
    b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita',  ivi
comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato  al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni; 
    c)   per   l'intensificazione   dell'attivita'   lavorativa    in
determinati periodo dell'anno; 
    d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni  quantitative  i
contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di  un  periodo
di tirocinio o di stage, allo  scopo  di  facilitare  l'ingresso  dei
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'
superiore ai cinquantacinque anni,  o  conclusi  quando  l'assunzione
abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti  o
predeterminati   nel   tempo   aventi   carattere   straordinario   o
occasionale. 
  8. Sono esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
determinato non rientranti nelle tipologie di  cui  al  comma  7,  di
durata non superiore ai sette mesi, compresa  la  eventuale  proroga,
ovvero  non   superiore   alla   maggiore   durata   definita   dalla
contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'
occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al
precedente periodo non si applica a singoli contratti  stipulati  per
le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni  di  lavoro  che
siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto
a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei
mesi. 
  9.  E'  affidata  ai  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro
stipulati dai sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,  la
individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la
stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente  a  favore
dei  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'   lavorativa   con
contratto  a  tempo  determinato  per  le   ipotesi   gia'   previste
dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio  1987,  n.  56.  I
lavoratori assunti in base al  suddetto  diritto  di  precedenza  non
concorrono a determinare la base di  computo  per  il  calcolo  della
percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223. 
  10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'
esercitarlo a condizione  che  manifesti  in  tal  senso  la  propria
volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di  cessazione
del rapporto stesso. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La  legge  24  giugno  1997,  n.  196,  e  successive
          modificazioni,  reca:  "Norme  in  materia  di   promozione
          dell'occupazione". 
              - Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,  reca:
          "Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione  dei
          sistemi di accertamento dei lavoratori  dell'agricoltura  e
          dei relativi contributi". L'art. 12, comma 2, del succitato
          decreto legislativo cosi' recita: 
              "2. Ai fini della distinzione di  cui  al  comma  1  le
          locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e  categorie
          similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge  ed
          atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio  a
          tempo  indeterminato,  ferma  restando   per   ogni   altra
          locuzione  l'equivalenza  a  quella  di  operaio  a   tempo
          determinato.". 
    - Si riporta il testo dell'art. 2118  del  codice  civile:  "Art.
    2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). - 1. Ciascuno
    dei contraenti puo' recedere dal  contratto  di  lavoro  a  tempo
    indeterminato,  dando  il  preavviso  nel  termine  e  nei   modi
    stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equita'. 
              In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di
          preavviso. 
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro. 
              - Per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991, n.  223,
          si veda alla nota dell'art. 3. 
              - La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per
          il sostegno della maternita' e  della  paternita',  per  il
          diritto alla cura e alla formazione e per il  coordinamento
          dei tempi delle citta'.". L'art. 10 della  succitata  legge
          recita: 
              "Art. 10 (Sostituzione di lavoratori in astensione).  -
          1.  L'assunzione  di  lavoratori  a  tempo  determinato  in
          sostituzione di lavoratori  in  astensione  obbligatoria  o
          facoltativa dal lavoro ai sensi  della  legge  30  dicembre
          1971, n. 1204, come modificata dalla presente  legge,  puo'
          avvenire anche con anticipo fino ad  un  mese  rispetto  al
          periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi  superiori
          previsti dalla contrattazione collettiva. 
              2. Nelle aziende con meno di venti  dipendenti,  per  i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          lavoratori   con   contratto   a   tempo   determinato   in
          sostituzione di lavoratori in  astensione  ai  sensi  degli
          articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,
          come modificati  dalla  presente  legge,  e'  concesso  uno
          sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni  del
          presente comma trovano applicazione fino al  compimento  di
          un  anno  di  eta'  del  figlio  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del
          minore adottato o in affidamento.". 
              -  La  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   reca:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)".  L'art.
          75 della succitata legge recita: 
              "Art.  75  (Incentivi  all'occupazione  dei  lavoratori
          anziani). - 1. Per favorire l'occupabilita' dei  lavoratori
          anziani, a decorrere  dal  1  aprile  2001,  ai  lavoratori
          dipendenti del  settore  privato  che  abbiano  maturato  i
          requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla  legge
          8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai  sensi  dell'art.
          59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di
          anzianita',  e'  attribuita  la  facolta'   di   rinunciare
          all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei  lavoratori   dipendenti   e   alle   forme
          sostitutive della medesima. In  conseguenza  dell'esercizio
          della predetta facolta' e per  il  periodo  considerato  ai
          commi  2  e  3,  viene  meno  ogni  obbligo  di  versamento
          contributivo da parte del datore di  lavoro  a  tali  forme
          assicurative. 
              2. La facolta' di cui al  comma  1  e'  esercitabile  a
          condizione che: 
                a)   il   lavoratore   si   impegni,    al    momento
          dell'esercizio  della  facolta'  medesima,  a   posticipare
          l'accesso al pensionamento per un  periodo  di  almeno  due
          anni rispetto alla  prima  scadenza  utile  prevista  dalla
          normativa vigente e  successiva  alla  data  dell'esercizio
          della predetta facolta'; 
                b) il lavoratore e il datore di lavoro  stipulino  un
          contratto a tempo determinato di durata pari al periodo  di
          cui alla lettera a). 
              3. La facolta' di cui al comma 1 e'  esercitabile  piu'
          volte. Dopo il primo periodo,  tale  facolta'  puo'  essere
          esercitata anche per periodi inferiori  rispetto  a  quello
          indicato al comma 2, lettera a). 
              4. All'atto del pensionamento il trattamento  liquidato
          a favore del lavoratore che abbia perfezionato  il  diritto
          al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma  1
          risulta pari a quello che sarebbe  spettato  alla  data  di
          inizio  del  periodo  di  cui  al  comma  2,   sulla   base
          dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono  in
          ogni   caso   salvi   gli   adeguamenti   del   trattamento
          pensionistico spettanti  per  effetto  della  rivalutazione
          automatica al  costo  della  vita  durante  il  periodo  di
          posticipo di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Per  i  lavoratori  i   quali   abbiano   raggiunto
          un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni,  prima
          del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65  anni
          se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40  per
          cento della contribuzione versata sul reddito di  attivita'
          e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al
          finanziamento di attivita' di assistenza agli  anziani  non
          autosufficienti e alle famiglie; il restante 60  per  cento
          concorre  all'incremento  dell'ammontare  della   pensione,
          calcolato secondo il metodo contributivo, a  decorrere  dal
          compimento dell'eta' di quiescenza. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo,
          con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di
          cui al comma  1,  alla  verifica  della  sussistenza  delle
          condizioni di cui al comma 2 e  alla  reiterabilita'  della
          facolta' medesima di cui al comma 3.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  ottobre
          1963, n. 1525, recita: "Elenco che determina le attivita' a
          carattere stagionale di  cui  all'art.  1,  comma  secondo,
          lettera a), della legge  18  aprile  1962,  n.  230,  sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  ottobre
          1963, n. 1525, e successive  modificazioni,  reca:  "Elenco
          che determina le attivita' a carattere  stagionale  di  cui
          all'art. 1, comma  secondo,  lettera  a),  della  legge  l8
          aprile 1962, n. 230,  sulla  disciplina  del  contratto  di
          lavoro a tempo determinato". 
              - La legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  reca:  "Norme
          sull'organizzazione del mercato  del  lavoro".  L'art.  23,
          comma 2, della succitata legge cosi' recita: 
              "2.  I  lavoratori  che  abbiano   prestato   attivita'
          lavorativa con contratto a tempo determinato nelle  ipotesi
          previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo
          1983, n. 79, hanno diritto  di  precedenza  nell'assunzione
          presso la stessa azienda,  con  la  medesima  qualifica,  a
          condizione che manifestino la volonta' di  esercitare  tale
          diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro.". 
              - La legge 23 luglio 1991,  n.  223,  reca:  "Norme  in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro". L'art. 25, comma  1,  della
          succitata legge cosi' recita: 
              "1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di  lavoro
          privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n.  264,
          e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti  ad
          assumere i lavoratori  facendone  richiesta  ai  competenti
          organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti  i
          lavoratori mediante richiesta nominativa.  Tali  datori  di
          lavoro  sono  tenuti,  quando  occupino   piu'   di   dieci
          dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di
          quelle   di   cui   alla   disciplina   del    collocamento
          obbligatorio, a riservare  il  dodici  per  cento  di  tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al comma 5, anche quando  siano  assunzioni  a  termine  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.".