Art. 11.
                Abrogazioni e disciplina transitoria

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono  abrogate  la  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e  successive
modificazioni,  l'articolo  8-bis  della  legge 25 marzo 1983, n. 79,
l'articolo  23  della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni  di  legge  che  sono  comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
  2.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni  di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali  di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge  n.  56  del  1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve
diverse  intese,  la  loro  efficacia  fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3.  I  contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente,   continuano  a  dispiegare  i  loro  effetti  fino  alla
scadenza.
  4.  Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non
si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
 
          Note all'art. 11:
              -  La legge l8 aprile 1962, n. 230, recava: "Disciplina
          del contratto di lavoro a tempo determinato.".
              -  La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: "Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29 gennaio
          1983,  n.  17, recante misure per il contenimento del costo
          del lavoro e per favorire l'occupazione".
              -  La  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  reca: "Norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro". L'art. 23,
          concerneva:   "Disposizioni   in  materia  di  contratto  a
          termine".
              -  Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi'
          recita:  "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
          operano  nel  settore  musicale  in  fondazioni  di diritto
          privato".   Gli  articoli  4  e  5  del  succitato  decreto
          legislativo cosi' recitano:
              "Art.  4  (Personalita'  giuridica  delle  fondazioni e
          norme  applicabili).  -  1. Le fondazioni di cui all'art. 1
          hanno  personalita'  giuridica  di  diritto  privato e sono
          disciplinate,  per  quanto  non  espressamente previsto dal
          presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di
          attuazione del medesimo.".
              "Art.  5  (Deliberazione  di  trasformazione).  - 1. La
          deliberazione   di   trasformazione   deve  essere  assunta
          dall'organo  dell'ente  competente  in  materia statutaria,
          nella  forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Per
          gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine
          decorre  dall'adozione  del  decreto  previsto dall'art. 2,
          comma 2.
              2.  Alla  seduta  devono prendere parte i componenti in
          carica  eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e
          dal  comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella
          terza  seduta  consecutiva nella quale l'argomento e' posto
          all'ordine del giorno.
              3.   La   fondazione  conseguente  alla  trasformazione
          dell'Accademia   nazionale  di  Santa  Cecilia  assorbe  la
          "Fondazione   gestione   autonoma  dei  concerti  di  Santa
          Cecilia",  assumendo  la  titolarita'  di  tutti i rapporti
          attivi e passivi di tale ultima fondazione.".