Art. 11. Abrogazioni e disciplina transitoria 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza. 4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Note all'art. 11: - La legge l8 aprile 1962, n. 230, recava: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.". - La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione". - La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'art. 23, concerneva: "Disposizioni in materia di contratto a termine". - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi' recita: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato". Gli articoli 4 e 5 del succitato decreto legislativo cosi' recitano: "Art. 4 (Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.". "Art. 5 (Deliberazione di trasformazione). - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2. 2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto all'ordine del giorno. 3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.".