Art. 12. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti  dall'articolo
6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L.
50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000  (pari  a  154,94  euro).  Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori,  si  applica
la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94  euro)  a  L.
2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001 
 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Ruggiero, Ministro degli affari  esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli