Art. 4. 
                      Disciplina della proroga 
 
  1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In  questi  casi  la  proroga  e'
ammessa una sola volta e a condizione che sia  richiesta  da  ragioni
oggettive e si riferisca alla  stessa  attivita'  lavorativa  per  la
quale il contratto  e'  stato  stipulato  a  tempo  determinato.  Con
esclusivo riferimento  a  tale  ipotesi  la  durata  complessiva  del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni. 
  2. L'onere  della  prova  relativa  all'obiettiva  esistenza  delle
ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e'  a
carico del datore di lavoro.