Art. 5. 
      Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 
 
  1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza  del  termine
inizialmente   fissato   o   successivamente   prorogato   ai   sensi
dell'articolo 4, il datore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per  ogni  giorno  di
continuazione del rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo
giorno  successivo,  al  quaranta  per  cento  per   ciascun   giorno
ulteriore. 
  2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo  giorno  in
caso di contratto di durata inferiore a sei  mesi,  ovvero  oltre  il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 
  3. Qualora il  lavoratore  venga  riassunto  a  termine,  ai  sensi
dell'articolo 1, entro un periodo  di  dieci  giorni  dalla  data  di
scadenza di un contratto di durata fino  a  sei  mesi,  ovvero  venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore  ai
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
  4. Quando  si  tratta  di  due  assunzioni  successive  a  termine,
intendendosi per tali quelle effettuate  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.