Art. 6. 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1. Al prestatore  di  lavoro  con  contratto  a  tempo  determinato
spettano  le  ferie  e  la  gratifica  natalizia  o  la   tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro  trattamento
in  atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con  contratto  a   tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per  tali  quelli  inquadrati
nello  stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di   classificazione
stabiliti dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in  proporzione  al
periodo  lavorativo  prestato  sempre  che  non  sia   obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.